Sentenza n. 388/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo dei seguenti atti e provvedimenti: 1) Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Udine prot. n. 0168194 del 18.12.2025 – Decreti Rettorali 1159/2025 [Classif. VII/1], recante ad oggetto “Approvazione atti procedura selettiva di chiamata per un posto di professore ordinario per il gruppo scientifico-disciplinare 13/ECON-07 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240”, pubblicato sul portale dell’Università di Udine in data 19.12.2025; 2) si opus e in parte qua, Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Udine prot. n. 0107524 del 25.07.2025 – Decreti Rettorali n. 520/2025 [Classif VII71], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 61 del 05/08/2025 di indizione della “Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche per il gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07 Economia e gestione delle imprese - ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240 del 30.12.2010”, con specifico riferimento all’art. 6; 3) si opus, “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati” approvato con D.R. n.42 del 23.01.2025; 4) tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi inclusi il verbale n. 1 del 21.10.2025 e tutti i relativi allegati e il verbale n. 2 del 17.11.2025 e il relativo allegato recante la valutazione analitica e sintetica dei candidati; 5) le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche nn. 11 e 13 di cui al Verbale n. 4 del 15.01.2026 (prot. 0004927 del 15.01.2026 [Classif. <CLASSIF>] recanti ad oggetto rispettivamente “Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore ordinario - gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07 Economia e gestione delle imprese - Verifica requisiti ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), Legge n. 240/2010. (seduta ristretta a Ordinari e Associati)” e “Chiamata candidato selezionato in procedura selettiva di chiamata per un posto di professore universitario ordinario - gruppo scientifico-disciplinare 13/ECON-07 Economia e gestione delle imprese, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010. (seduta ristretta a Ordinari)”; 6) si opus, ogni atto, parere, comunicazione, provvedimento inerente alla procedura in esame, ivi inclusi il Decreto Rettorale prot. n. 0128566 del 22.09.2025 – Decreti Rettorali 606/2025 [Classif. VII/1] di nomina della Commissione giudicatrice, il Decreto Rettorale prot. n. 0156796 del 21.11.2025 – Decreti Rettorali 1083/2025 [Classif VII/1] di proroga del termine dei lavori della Commissione, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente richiamati; 7) si opus, la deliberazione del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Udine del 10.07.2025 con cui è stata proposta l’attivazione di n. 1 procedura comparativa per la chiamata di n. 1 professore ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240 del 30.12.2010, per le esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento, non nota, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Udine del 25.07.2025, non nota, e il parere reso dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Udine espresso con deliberazione del 22.07.2025, non noto, con i quali è stata approvata la proposta del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche per la chiamata di n. 1 professore ordinario per le esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento, nella misura in cui tali atti abbiano concorso alla determinazione dei criteri per la valutazione comparativa dei candidati nella procedura indetta con bando D.R. n. 520/2025; 8) gli atti dei vari organi di Ateneo eventualmente medio tempore intervenuti, a tutt’oggi non noti e non pubblicati, di approvazione degli esiti della procedura e della proposta di chiamata deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche ai punti nn. 11 e 13 di cui al Verbale n. 4 del 15.01.2026. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.3.2026 per l’annullamento e/o declaratoria di nullità dei seguenti atti e provvedimenti, conosciuti a seguito del relativo deposito in giudizio ad opera delle parti costituite: 1) Delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Udine del 27.01.2026, prot. n. 16976 del 2.02.2026, Delibere del Senato Accademico 13/2026, recante espressione del parere favorevole alla chiamata dei vincitori delle procedure di selezione pubblica, per la copertura di n. 9 posti di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, limitatamente al parere favorevole espresso sulla chiamata della -OMISSIS- per il GSD 13/ECON-07 Economia e gestione delle imprese; 2) Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Udine del 30.1.2026, prot. n.- 17048 del 2.02.2026, Delibere del Consiglio di Amministrazione 43/2026, recante autorizzazione alla chiamata dei vincitori delle procedure di selezione pubblica, per la copertura di n. 9 posti di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, limitatamente all’autorizzazione alla chiamata della -OMISSIS- per il GSD13/ECON-07 Economia e gestione delle imprese; 3) si opus, cronoprogramma della presa di servizio; nonché per l’annullamento e/o declaratoria di nullità degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, dei quali si rinnova qui l’impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario nel settore Economia e gestione delle imprese, conclusasi con l’individuazione della controinteressata, nonché successivi atti di approvazione e autorizzazione alla chiamata
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, il bando, il regolamento di Ateneo, i verbali della commissione, gli atti dipartimentali e gli ulteriori provvedimenti relativi alla procedura selettiva, nonché, con motivi aggiunti, le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione concernenti l’approvazione e l’autorizzazione alla chiamata della controinteressata. Ha dedotto: (I) eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento, arbitrarietà e carenza di motivazione, nonché violazione dell’art. 18 l. 240/2010, del d.m. 344/2011, del regolamento e del bando, per l’omessa considerazione dell’inserimento del ricorrente nella lista “World’s Top 2% Scientists” e della congruenza del suo ambito di ricerca con le funzioni specifiche indicate dal bando; (II) illegittimità dei criteri di valutazione per la mancata attribuzione di punteggi numerici, pesi ponderali o griglie; (III) erronea applicazione dei criteri relativi all’attività didattica, alla direzione e partecipazione a progetti di ricerca, ai premi e riconoscimenti, alla consistenza e continuità della produzione scientifica e alla rilevanza delle pubblicazioni, con particolare riferimento alle classificazioni ABS. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività delle censure rivolte ai criteri, l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti di nomina e proroga della commissione e il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. Ha ritenuto tempestiva la contestazione dei criteri, poiché la loro lesività si era concretizzata soltanto con la valutazione comparativa finale, e ha qualificato l’impugnazione degli atti di nomina e proroga della commissione come cautelativa e consequenziale. Nel merito, ha escluso che la legge, il regolamento o il bando imponessero l’attribuzione di punteggi numerici, pesi specifici o griglie: la commissione aveva legittimamente predeterminato criteri articolati e una scala di undici giudizi descrittivi, idonea a rendere ricostruibile l’iter valutativo. Ha riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, travisamento o inattendibilità evidente, non ravvisati nel caso concreto. L’inserimento nella lista “World’s Top 2% Scientists” non comportava alcun automatismo valutativo e, trattandosi di un settore non bibliometrico, non costituiva di per sé un premio o riconoscimento rilevante ai sensi del criterio applicato; la commissione si era inoltre autovincolata a non utilizzare indicatori bibliometrici. Il premio “Top Contributing Article” era stato considerato nell’ambito dei premi e non poteva essere duplicato nella valutazione della consistenza della produzione scientifica. Le funzioni specifiche indicate dal bando avevano finalità informativa e non potevano restringere la valutazione al solo ambito del marketing rivolto al consumatore, dovendosi considerare l’intero settore scientifico-disciplinare. Le valutazioni sull’attività didattica, sui progetti di ricerca e sulle pubblicazioni sono state ritenute coerenti con i dati curriculari e con i criteri predeterminati; il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per imporre calcoli presuntivi e le sue doglianze miravano sostanzialmente a sostituire il giudizio tecnico della commissione con una diversa valutazione. Anche il riferimento alla classificazione ABS non era vincolante, poiché la commissione aveva utilizzato i criteri qualitativi e il sistema nazionale ANVUR propri del settore non bibliometrico. Respinti tutti i motivi, il TAR ha ritenuto non superata la prova di resistenza e ha respinto anche i motivi aggiunti, fondati sull’illegittimità derivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 4.000,00, euro 2.000,00 in favore dell’Università ed euro 2.000,00 in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 18 l. 240/2010
La procedura di chiamata dei professori universitari deve essere svolta mediante valutazione comparativa riferita al settore scientifico-disciplinare; le funzioni specifiche indicate nel bando hanno finalità informativa e non possono restringere la valutazione a un particolare ambito tematico del settore.
d.m. 344/2011
Rileva quale disciplina degli standard e dei criteri per la valutazione nell’ambito delle procedure di chiamata dei professori universitari.
d.m. 120/2016, art. 1 e Allegato D
Il settore scientifico-disciplinare considerato è qualificato come non bibliometrico, con conseguente prevalenza della valutazione qualitativa e della peer review rispetto ad automatismi fondati su indicatori citazionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata nel dispositivo per l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, la legge non impone necessariamente l’attribuzione di punteggi numerici, pesi ponderali o griglie; è sufficiente che la commissione predetermini criteri chiari, oggettivi e trasparenti e motivi in modo congruo la prevalenza di un candidato mediante giudizi analitici e comparativi.
- Le valutazioni delle commissioni universitarie costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino manifestamente illogiche, irragionevoli, arbitrarie, erronee, fondate su un travisamento dei fatti o palesemente inattendibili; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello della commissione.
- In un settore scientifico-disciplinare non bibliometrico, l’inserimento di un candidato in una classifica bibliometrica internazionale non determina automaticamente il riconoscimento di un premio o una valutazione superiore, quando la commissione abbia legittimamente scelto una valutazione qualitativa basata sulla peer review e si sia autovincolata a non utilizzare indicatori bibliometrici.
- Le funzioni specifiche indicate nel bando per una procedura di chiamata universitaria hanno finalità informativa e non possono sostituire il settore scientifico-disciplinare quale parametro della valutazione comparativa, né restringere la platea dei candidati a chi presenti esperienza in un particolare sottoambito del settore.
- Quando la commissione si autovincola a determinati criteri e metodologie di valutazione, è tenuta a rispettarli per tutta la procedura; la loro successiva disapplicazione o violazione rende illegittime le valutazioni conseguenti.
- La contestazione dei criteri di valutazione non è tardiva se tali criteri non sono immediatamente lesivi e la loro concreta lesività emerge soltanto con l’esito della valutazione comparativa; in tal caso possono essere impugnati insieme agli atti applicativi.
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