Sentenza del 12/03/2019 n. 1137 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 268/2019 RISCOSSIONE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - istanza di sospensione legale - silenzio assenso nel termine di 220 giorni - annullamento delle cartelle di pagamento - conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata il 6 settembre 2018, limitatamente a quattro cartelle di pagamento, deducendo che, dopo la notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, aveva presentato un'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 228/2012. Poiché l'ente creditore non aveva fornito alcuna risposta entro il termine di 220 giorni dalla presentazione dell'istanza, il contribuente ha sostenuto che si fosse formato il silenzio-assenso, con conseguente annullamento di diritto delle somme e impossibilità di procedere alla riscossione.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata la presentazione dell'istanza e ha rilevato che l'Agenzia non aveva contestato né documentato una risposta dell'ente creditore entro il termine previsto dalla legge. Di conseguenza, ha riconosciuto la formazione del silenzio-assenso e l'annullamento di diritto delle partite oggetto dell'istanza, rendendo illegittima l'intimazione di pagamento per tali somme e impedendo, allo stato, ulteriori procedure esecutive. È stata inoltre riconosciuta l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento, in quanto atto concretamente lesivo e assimilabile all'avviso di mora. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 537 e 538
Il debitore può presentare una dichiarazione relativa alla sussistenza di una causa impeditiva della riscossione o estintiva del carico iscritto a ruolo; l'agente della riscossione trasmette la dichiarazione all'ente creditore per le verifiche di competenza.
La presentazione dell'istanza attiva una procedura di sospensione legale della riscossione quando il debitore deduce, tra l'altro, pagamento, prescrizione, decadenza, sgravio o altra causa di inesigibilità del credito.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 540
Decorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla trasmissione della dichiarazione, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto.
Il mancato riscontro dell'ente creditore entro il termine legale determina il silenzio-assenso, l'annullamento automatico delle partite interessate, il discarico dei relativi ruoli e l'inibizione delle procedure esecutive.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Sebbene l'intimazione di pagamento non sia espressamente inclusa nell'elenco degli atti impugnabili, può essere autonomamente impugnata quando esplicita una pretesa tributaria concreta e attuale e determina un interesse del contribuente a contestarla immediatamente.
Codice di procedura civile, art. 100
L'interesse ad agire sussiste quando l'atto notificato è idoneo a incidere concretamente sulla posizione giuridica del contribuente; nel caso esaminato, l'intimazione di pagamento è stata ritenuta lesiva.
Cassazione civile, sez. tributaria, n. 18642/2012
L'intimazione di pagamento, pur non essendo necessariamente ricompresa nell'elenco tipico degli atti impugnabili, può essere contestata perché rende conoscibili le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa e consente al contribuente di ottenere una pronuncia definitiva.
Cassazione civile, sez. tributaria, n. 3231/2005
L'avviso di mora, cui l'intimazione di pagamento assolve funzionalmente, può avere sia la funzione di precetto per l'esecuzione forzata sia, in determinate ipotesi, quella di primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Quando viene presentata una regolare istanza di sospensione legale della riscossione, è essenziale conservare la prova dell'invio e della ricezione, perché il termine di 220 giorni decorre dalla trasmissione della dichiarazione all'ente creditore.
- Se l'ente creditore non comunica l'esito della verifica entro il termine previsto, può formarsi il silenzio-assenso, con annullamento di diritto delle partite indicate nell'istanza e conseguente impossibilità di proseguire la riscossione su tali importi.
- L'agente della riscossione non può limitarsi a difendere la validità formale delle cartelle o delle notifiche: deve anche contestare specificamente e documentare l'eventuale risposta dell'ente creditore o l'insussistenza dei presupposti dell'annullamento.
- Un'intimazione di pagamento può essere impugnata autonomamente quando rende attuale e concreta la pretesa dell'amministrazione, anche se non è espressamente elencata tra gli atti impugnabili.
- L'annullamento per silenzio-assenso riguarda le sole partite espressamente comprese nell'istanza e non si estende automaticamente a cartelle o importi diversi.
- La formazione del silenzio-assenso non dipende necessariamente dalla prova dell'avvenuto pagamento: è sufficiente, secondo questa decisione, dimostrare la presentazione dell'istanza e il mancato riscontro nel termine legale, salvo prova contraria dell'amministrazione.
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