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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1579

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163

Normativa europea32018R1579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping sui pneumatici per autobus e autocarri provenienti dalla Cina e istituisce dazi definitivi, applicando la regola del dazio inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale, ritenendo non decisiva la presenza di altri fattori concorrenti. Viene inoltre disciplinata la riscossione definitiva dei dazi provvisori e abrogato il precedente regolamento di registrazione delle importazioni.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici nuovi o ricostruiti per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già istituiti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di pneumatici di gomma, nuovi o ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, attualmente classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese. Le misure riguardano sia i produttori esportatori espressamente indicati con aliquota individuale, sia tutte le altre società non espressamente menzionate. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e sostituisce il regime provvisorio; sono previste anche regole specifiche per la riscossione dei dazi provvisori, per le fatture commerciali valide e per il monitoraggio di talune ruote munite di pneumatici.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579: dazio antidumping definitivo sui pneumatici per autobus o autocarri originari della RPC

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione sulle importazioni nell’Unione di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/1036, conferma che le importazioni in esame sono oggetto di dumping, hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e presentano un nesso causale con tale pregiudizio.

Ambito dell’inchiesta e iter procedurale

L’inchiesta riguarda il periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017; l’analisi delle tendenze ai fini del pregiudizio copre invece il periodo dal 1 gennaio 2014 alla fine del periodo dell’inchiesta. La Commissione ricorda che nel maggio 2018 aveva già istituito un dazio provvisorio e che, prima della decisione definitiva, ha raccolto osservazioni da numerose parti interessate: esportatori cinesi, importatori, associazioni di categoria, ricostruttori, fornitori e il denunciante.

Nel corso del procedimento, la Commissione ha effettuato verifiche presso diversi operatori dell’Unione e ha organizzato audizioni anche con l’intervento del consigliere auditore. Il regolamento affronta in modo diffuso le contestazioni delle parti circa la riservatezza dei dati, l’accesso al fascicolo, la rappresentatività del campione e la correttezza delle metodologie di calcolo.

Definizione del prodotto e segmentazione del mercato

La Commissione conferma che pneumatici nuovi e ricostruiti costituiscono un unico prodotto ai fini antidumping, perché condividono caratteristiche tecniche e fisiche di base e sono ampiamente intercambiabili. Pur riconoscendo la segmentazione di mercato in tre livelli commerciali, la Commissione respinge la tesi di una separazione netta fra pneumatici nuovi e ricostruiti o fra primo equipaggiamento e ricambio. In particolare, considera che il mercato sia strutturato in livelli ma resti un unico mercato dal punto di vista economico e concorrenziale.

La Commissione conferma anche la classificazione dei marchi per livello: Hankook viene riclassificato al livello 1, Aurora al livello 2 e Primewell al livello 3. La classificazione si fonda su criteri combinati di riconoscimento del marchio, ricostruibilità e vendite OE.

Valore normale, paese di riferimento e trattamento delle società cinesi

Per i produttori cinesi privi di TEM, la Commissione mantiene il ricorso a un paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Il Brasile è confermato come paese di riferimento più appropriato, nonostante le critiche relative a dazi, costi e accesso alle materie prime, perché è considerato un mercato competitivo e comparabile e non risultano valide alternative migliori.

La Commissione rivede la metodologia di costruzione del valore normale per tenere conto delle differenze di costo tra i livelli 1, 2 e 3. Introduce inoltre una correzione delle SGAV, dopo aver individuato nel calcolo provvisorio una duplicazione dei costi di trasporto interno. Vengono respinte le richieste di ulteriori adeguamenti per costi di finanziamento, imposte, differenze di dimensione degli pneumatici e margini di profitto più bassi per i livelli 2 e 3.

Prezzo all’esportazione e confronti corretti

Quando l’esportatore e l’importatore sono collegati, la Commissione costruisce il prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, deducendo SGAV e profitto degli importatori collegati. Hankook contesta di essere un’entità economica unica, ma la Commissione respinge la tesi e conferma gli adeguamenti. In sede di confronto, la Commissione applica anche un adeguamento IVA per garantire che valore normale e prezzo all’esportazione siano posti allo stesso livello di imposizione indiretta, oltre agli adeguamenti per commissioni e altri costi rilevanti.

Margini di dumping

La Commissione ricalcola i margini di dumping dopo aver accolto alcune osservazioni procedurali e tecniche. I margini definitivi risultano ancora molto elevati: Xingyuan Group 106,7 %, Giti Group 56,8 %, Aeolus Group e Pirelli 85 %, Hankook Group 60,1 %, altre società che hanno collaborato 71,5 %, tutte le altre società 106,7 %. Questi risultati rafforzano la base per l’adozione del dazio definitivo.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e analisi economica

La Commissione considera l’industria dell’Unione composta da oltre 380 produttori di pneumatici nuovi e ricostruiti, inclusi i ricostruttori. Respinge la tesi secondo cui i ricostruttori sarebbero meri prestatori di servizi: la ricostruzione è qualificata come processo produttivo, non come semplice attività post-vendita. I dati verificati dei ricostruttori sono pertanto inclusi nell’analisi del pregiudizio.

Sul piano macroeconomico, la Commissione constata una crescita del consumo dell’Unione, ma anche un calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione, una riduzione della produzione e della capacità produttiva, una diminuzione dell’occupazione e un peggioramento della redditività. Sul piano microeconomico, la Commissione applica una ponderazione per tenere conto della struttura frammentata del settore e della diversa incidenza di PMI e grandi imprese, nonché della segmentazione per livelli. Questo metodo è confermato nella fase definitiva.

La Commissione conclude che il pregiudizio notevole sussiste per l’industria nel suo complesso, ma è particolarmente grave nel livello 3, dove si concentra la maggior parte delle importazioni cinesi. Rileva inoltre un effetto a cascata inverso dai livelli inferiori verso i livelli superiori, dato che i livelli sono economicamente interconnessi attraverso canali di vendita comuni, percezione del marchio, ricostruibilità e logiche di prezzo.

Nesso di causalità ed esclusione di altri fattori

La Commissione conferma che il pregiudizio è causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Respinge come fattori alternativi o attenuanti le importazioni da Russia, Giappone, Corea del Sud, Turchia e altri paesi terzi, ritenendo che i loro volumi o livelli di prezzo non spezzino il nesso causale. Respinge anche le tesi relative all’andamento dei costi delle materie prime, alle esportazioni dell’industria dell’Unione, alla variazione della gamma di prodotti e agli investimenti in capacità di ricostruzione come cause autonome del pregiudizio.

Interesse dell’Unione e scelta della forma del dazio

La Commissione ritiene che le misure siano nell’interesse dell’industria dell’Unione, dei fornitori di materie prime e, più in generale, coerenti con le politiche UE in materia di riduzione dei rifiuti, gestione sostenibile delle risorse e sostegno alle PMI. Respinge le obiezioni di importatori e utilizzatori circa una presunta carenza di offerta o un aumento eccessivo dei prezzi.

Quanto alla forma della misura, la Commissione conferma un dazio fisso per unità e non un dazio ad valorem o un sistema di prezzo minimo all’importazione. La scelta è motivata dalla necessità di evitare elusioni, dalla complessità dei canali commerciali e dalla difficoltà di definire criteri affidabili di distinzione qualitativa solo in base alle caratteristiche fisiche. La Commissione stabilisce poi un profitto di riferimento per livello ai fini del margine di pregiudizio: 17,9 % per i livelli 1 e 2, e 9,2 % per il livello 3.

Dazio provvisorio, riscossione e abrogazione del regime precedente

Il regolamento dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio; la riscossione retroattiva delle misure definitive sulle importazioni registrate viene invece esclusa perché non ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Viene inoltre abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 relativo alla registrazione delle importazioni.

Applicazione pratica per operatori italiani

Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali italiani, il dato operativo centrale è che il dazio è espresso in importi fissi per unità e non in percentuale, con conseguente rilevanza della qualificazione esatta del produttore esportatore e della corretta documentazione di fattura. In mancanza della documentazione richiesta, si applica il dazio della categoria residuale. Resta inoltre da monitorare il rischio di elusione tramite ruote già montate con pneumatici, per le quali la Commissione ha previsto una specifica attività di sorveglianza doganale.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

L’articolo 1, paragrafo 1, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pneumatici nuovi o ricostruiti per autobus o autocarri con indice di carico superiore a 121, originari della RPC. L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce importi fissi in EUR per unità: 61,76 per Xingyuan Tire Group Co. Ltd. e Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd.; 47,96 per Giti Tire (Anhui) Company Ltd., Giti Tire (Fujian) Company Ltd., Giti Tire (Hualin) Company Ltd. e Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd.; 49,44 per Aeolus Tyre Co., Ltd., Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd., Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd. e Pirelli Tyre Co., Ltd.; 42,73 per Chongqing Hankook Tire Co., Ltd. e Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.; 49,31 per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato; 61,76 per tutte le altre società (codice TARIC C999).

Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali

L’articolo 1, paragrafo 3, subordina l’applicazione delle aliquote individuali alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società, attestante che il prodotto è stato fabbricato dalla società indicata nella RPC. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio di tutte le altre società.

Monitoraggio di ruote munite di pneumatici

L’articolo 1, paragrafo 4, dispone il monitoraggio delle importazioni di ruote e di ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici, nuovi o ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificate nei codici TARIC indicati nel regolamento. La Commissione motiva questa previsione con il rischio di elusione delle misure tramite importazioni di ruote già montate.

Interessi di mora e regole doganali applicabili

L’articolo 1, paragrafo 5, rinvia alle norme doganali vigenti salvo diversa indicazione e stabilisce il tasso degli interessi di mora in caso di rimborso: tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella GUUE, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, aumentato di 3,5 punti percentuali. Il paragrafo 6 prevede inoltre una riduzione proporzionale del dazio se le merci sono state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e il valore in dogana è determinato proporzionalmente ai sensi dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

L’articolo 3 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/683, con svincolo della parte eccedente l’importo definitivo espresso in EUR per unità. Il regolamento esclude la riscossione retroattiva delle misure definitive sulle importazioni registrate, poiché non risultano soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base.

Nuovi esportatori e riesame individuale

L’articolo 2 prevede la possibilità per un nuovo produttore esportatore della RPC di ottenere l’inclusione nell’elenco delle società soggette al dazio medio ponderato non superiore a 49,31 EUR per unità, se dimostra cumulativamente di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1 luglio 2016-30 giugno 2017), di non essere collegato agli operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nell’Unione.

Abrogazione del precedente regolamento di registrazione

L’articolo 4 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163, che disponeva la registrazione delle importazioni del prodotto interessato.

Entrata in vigore

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganalecommercio internazionaleconcorrenza

Testo integrale

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