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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28213/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in primo e secondo grado ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per guida senza patente. Il fatto contestato riguarda la guida di un veicolo in Giulianova il 2 giugno 2021 in violazione dell'art. 116 cod. strada, nella formulazione che punisce la condotta quando ricorra la "recidiva nel biennio". Con il primo motivo si deduceva violazione di legge sul riconoscimento della recidiva nel biennio, sostenendo in sostanza che il precedente illecito non fosse stato definitivamente accertato. Con il secondo motivo si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mera riproposizione di una censura già esaminata e disattesa in appello, e ha richiamato il principio per cui, ai fini della recidiva nel biennio, non basta la mera contestazione di un precedente illecito, essendo necessario un definitivo accertamento del precedente illecito amministrativo. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo reiterativo e comunque infondato, richiamando l'orientamento secondo cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile a questa contravvenzione, poiché la rilevanza penale della condotta deriva proprio dalla reiterazione nel biennio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era una ripetizione di una doglianza già vagliata e correttamente respinta dalla Corte di merito, la quale aveva dato atto che non era stato prodotto alcun elemento idoneo a smentire l'esistenza del verbale di accertamento del 29 novembre 2020 e dell'attestazione prefettizia di mancata proposizione di ricorsi almeno fino a ottobre 2021. Il secondo motivo è stato considerato meramente reiterativo e incompatibile con l'orientamento di legittimità che esclude l'applicabilità della particolare tenuità del fatto alla guida senza patente punita per recidiva nel biennio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    la guida senza patente è penalmente rilevante solo quando ricorra la recidiva nel biennio; la recidiva richiede un precedente illecito definitivamente accertato, anche se di natura amministrativa.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la tipicità penale dipende dalla reiterazione nel biennio.

Massime di principio

  • Nella fattispecie di guida senza patente punita per recidiva nel biennio, il precedente illecito non può essere valorizzato se non risulta definitivamente accertato, poiché la sola contestazione non basta a integrare l'elemento costitutivo del reato.
  • Ai fini della recidiva nel biennio ex art. 116 cod. strada possono rilevare anche precedenti illeciti amministrativi, ma solo se assistiti da un provvedimento ormai definitivo e non più suscettibile di annullamento nei mezzi ordinari di impugnazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica alla guida senza patente punita in ragione della recidiva nel biennio, perché la condotta assume rilievo penale solo per effetto della reiterazione dell'illecito.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già affrontate e disattese in appello senza indicare un effettivo errore di diritto o un vizio logico della motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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