Cassazione Penale, Sentenza n. 29593/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per porto di coltello; i motivi principali erano: (1) contestazione dell'assenza di giustificato motivo per il porto del coltello; (2) richiesta, già avanzata in primo grado, di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, in subordine, concessione dell'attenuante di lieve entità (comma 3, art. 4 L. n. 110/1975); (3) richiesta di contenimento della pena nel minimo edittale. In sede di cassazione vi era inoltre una doglianza processuale relativa alla mancata esame della richiesta di trattazione in presenza formulata nell'atto di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul profilo procedurale ha ritenuto infondato il rilievo circa la mancata celebrazione dell'udienza partecipata: in base alla disciplina emergenziale (artt. 23 e 23-bis D.L. n. 137/2020, estesa nel tempo) e all'art. 598-bis c.p.p. la richiesta di trattazione orale deve essere presentata per iscritto e trasmessa telematicamente alla cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata; una richiesta contenuta nell'atto di appello, presentata prima della fissazione dell'udienza e non riproposta con istanza autonoma dopo la fissazione, non soddisfa i requisiti normativi e espone l'appellante al rischio che l'istanza non venga esaminata. Sul merito penale la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla pena e alle circostanze attenuanti generiche: la pena era stata fissata nel minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche erano state giaò riconosciute nella massima estensione in primo grado, per cui non sussisteva un interesse concreto e fondato a ulteriore riduzione. In definitiva il ricorso eò stato rigettato e la sentenza impugnata confermata; il ricorrente eò stato condannato in consequenza.
Norme richiamate
art. 598-bis c.p.p.
Disciplina la trattazione orale in appello; secondo la giurisprudenza applicabile la richiesta deve essere tempestiva e formalizzata conformemente ai termini stabiliti (ora coordinata con le disposizioni emergenziali), quindi non basta inserirla genericamente nell'atto di impugnazione se non sono rispettati i termini e le modalità previste
artt. 23 e 23-bis D.L. n. 137/2020
Normativa emergenziale, la cui efficacia era stata prorogata, che prevedeva l'iter e i termini per richiedere la discussione orale/rito partecipato in appello (istanza telematica alla cancelleria entro quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata)
art. 4 L. n. 110/1975
Prevede l'attenuante della lieve entità per illeciti connessi ad armi; la Corte ha valutato che non sussistessero profili nuovi idonei a superare le riduzioni già concesse in primo grado
d.lgs. n. 150/2022
Riforma che ha reso il rito camerale non partecipato regola in appello; richiamata per il quadro normativo di riferimento in continuità con la normativa emergenziale
Sez. 5, n. 34695 dell'11/7/2024
Precedente di legittimità secondo cui la trattazione con rito camerale non partecipato eò legittima se la richiesta di trattazione orale era formulata nell'atto di appello senza la successiva trasmissione telematica alla cancelleria; conferma l'obbligo procedurale di istanza separata
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale/trattazione in presenza va presentata conformemente alla normativa vigente: deve essere un'istanza autonoma, trasmessa telematicamente alla cancelleria e rispettare il termine perentorio indicato (quindici giorni liberi prima dell'udienza, secondo la disciplina applicabile). Inserirla nell'atto di appello espone al rischio che non venga esaminata.
- Se la pena eò stata fissata nel minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state già riconosciute nella massima estensione, le possibilità di ottenere ulteriori riduzioni sono limitate; va documentato con elementi concreti e nuovi l'interesse a una revisione sanzionatoria.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una motivazione dettagliata e elementi fattuali precisi: argomentazioni generiche o non supportate da elementi concreti sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
- In generale, le deduzioni processuali che non rispettano le modalità procedurali previste dalla legge (termini, modalità di notifica/trasmissione) possono essere inefficaci anche se sostanzialmente fondate; il difensore deve curare la forma e i termini delle istanze per non perdere diritti sostanziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29558/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29559/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29561/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29562/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29563/2025 del 19/08/2025
- Sentenza penale · 19 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29564/2025 del 19/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →