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Legge

L.R. Lombardia 9/2024

Norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 9/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda disciplina destinatari, iniziative, contributi, Consulta regionale e giornata celebrativa per i lombardi nel mondo, prevedendo anche misure transitorie e copertura finanziaria per il triennio 2024-2026. Abroga la l.r. 1/1985, con alcune disposizioni transitorie sui procedimenti già avviati e sui fondi frontalieri.

Sostegno ai lombardi nel mondo e alla mobilità internazionale

Sostegno e valorizzazione dei lombardi nel mondo

La legge disciplina gli interventi della Regione Lombardia a favore dei lombardi nel mondo e della loro mobilità internazionale, con finalità di valorizzazione culturale, sociale, economica e relazionale. Il provvedimento riconosce anche il ruolo delle comunità e delle reti associative connesse alla Lombardia, incluse quelle innovative e giovanili.

Finalità e ambito di intervento

La Regione sostiene i lombardi che vivono esperienze di mobilità internazionale, nelle forme tradizionali e nuove, e valorizza i processi di rientro in Lombardia. La norma attribuisce rilievo alla circolazione dei talenti, ai legami con i Paesi esteri, alla diffusione degli interessi e degli stili di vita lombardi e alla promozione della Lombardia nel mondo.

Destinatari delle iniziative

Sono destinatari delle iniziative i soggetti che presentano uno dei requisiti previsti dalla legge, tra cui:

  • nascita in Lombardia con residenza in Lombardia per almeno cinque anni prima dell’espatrio e residenza all’estero;
  • residenza in Lombardia per almeno otto anni prima dell’espatrio e residenza all’estero;
  • residenza in Lombardia e soggiorno all’estero per studio o lavoro per almeno sei mesi l’anno;
  • residenza in Lombardia e attività lavorativa stagionale in un Paese straniero con contratto a termine di almeno sei mesi, oppure di quattro mesi se la prestazione è svolta da almeno tre anni.

Sono considerati lombardi nel mondo anche il coniuge, l’unito civilmente, il familiare equiparato ai sensi della normativa UE, e i discendenti fino al terzo grado in linea retta. Rientrano inoltre tra i destinatari i soggetti e le comunità connessi alla diffusione degli interessi e della cultura lombarda.

Prova della permanenza all’estero

La permanenza all’estero è comprovata tramite iscrizione all’AIRE o, in alternativa, mediante documenti ufficiali rilasciati da autorità consolari, enti pubblici o enti previdenziali stranieri. Quando la condizione è verificabile da una pubblica amministrazione italiana, la prova può essere resa con dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000.

Tipologie di iniziative finanziabili

La Regione promuove e sostiene iniziative in più ambiti, tra cui:

  • promozione della cultura e dell’identità lombarda;
  • diffusione della conoscenza del territorio e della società lombarda, anche attraverso turismo delle radici/origini/ritorno, iniziative culturali e promozione linguistica;
  • accompagnamento professionale, orientamento al lavoro e inserimento nel mercato del lavoro in Lombardia, anche tramite sistema dotale, enti accreditati e sistema universitario;
  • circolazione dei talenti, con scambi, borse di studio e soggiorni culturali o formativi;
  • supporto in caso di calamità, emergenze umanitarie, sanitarie o pandemiche, nonché in situazioni di indigenza o grave necessità;
  • studi, ricerche e censimenti sul fenomeno migratorio lombardo;
  • informazione e comunicazione specifica per i lombardi nel mondo.

La Regione riconosce il contributo del Terzo settore e delle associazioni che operano in questo ambito.

Soggetti attuatori e contributi regionali

La Regione può concedere contributi per realizzare le iniziative, anche in forma aggregata, a favore di:

  • amministrazioni ed enti pubblici, università, istituti di formazione, enti accreditati per i servizi al lavoro, centri di ricerca;
  • associazioni senza fini di lucro attive da almeno tre anni;
  • fondazioni, associazioni, enti del Terzo settore e altri organismi no profit costituiti secondo la normativa vigente;
  • soggetti associativi rappresentativi delle comunità lombarde nel mondo.

Criteri di valutazione e modalità di assegnazione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Consulta regionale per i lombardi nel mondo

È istituita presso la Giunta regionale la Consulta dei lombardi nel mondo, organo consultivo e di supporto per l’attuazione della legge. La Consulta formula pareri sulle iniziative da sostenere e proposte sulle attività da promuovere.

Ne fanno parte, tra gli altri, il Presidente della Regione o suo delegato, consiglieri regionali, rappresentanti del sistema economico-produttivo, un esperto di fenomeni migratori, rappresentanti di ANCI Lombardia, Unioncamere Lombardia, CRUL, associazioni dei lombardi nel mondo, tre rappresentanti dei lombardi nel mondo e il decano del Corpo consolare di Milano e della Lombardia.

La Giunta ne dispone la costituzione e il funzionamento; i componenti restano in carica per la legislatura e non percepiscono compensi o rimborsi.

Giornata dei lombardi nel mondo e riconoscimenti

È istituita la Giornata dei lombardi nel mondo il 1° giugno, dedicata alla celebrazione della storia e del contributo dei lombardi nel mondo alla Lombardia.

In tale occasione può essere attribuito un riconoscimento simbolico a non più di cinque persone che si siano distinte in ambito economico, sociale, ambientale, culturale o sportivo. Il titolo conferito è “Voce lombarda nel mondo”. La Giunta definisce i criteri di assegnazione e individua annualmente i destinatari, sentita la Consulta. Il riconoscimento può essere conferito anche per meriti eccezionali con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

Disposizioni abrogative e transitorie

La legge abroga la l.r. 4 gennaio 1985, n. 1, ma prevede che i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina si concludano secondo le regole previgenti.

Resta inoltre operativa, fino al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione dell’articolo 10 della legge n. 83/2023, la disciplina della l.r. 1/1985 relativa alla quota del ristorno fiscale dei lavoratori frontalieri prevista dalla convenzione italo-elvetica.

Copertura finanziaria

Per il triennio 2024-2026 sono stanziati:

  • 250.000 euro annui per i contributi alle iniziative di cui alla legge;
  • 5.000 euro annui per i riconoscimenti e la giornata celebrativa.

Le risorse provengono da incrementi della missione 19 e corrispondenti riduzioni della missione 20 del bilancio regionale 2024-2026. Dal 2027 la copertura sarà demandata alla legge annuale di bilancio. Le altre disposizioni non comportano nuovi oneri.

Monitoraggio e valutazione

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta gli esiti. La Giunta deve trasmettere:

  • una relazione informativa annuale;
  • una relazione triennale con dati su iniziative, risorse, beneficiari, soggetti coinvolti, risultati e conoscenze acquisite dagli studi sui fenomeni migratori.

I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie al monitoraggio.

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