Cassazione Civile, Sentenza n. 16398/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Condominio impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, dichiarata la nullità del contratto preliminare, aveva condannato il Condominio alla restituzione di complessivi euro 80.000,00 in favore di uno degli appellanti (Gioacchino Ferraro) pur avendo il Tribunale di primo grado già riconosciuto e disposto la restituzione di euro 15.000,00 in favore della Curatela del fallimento della Eurocostruzioni S.r.l.. Il ricorso di Cassazione deduceva contraddittorietà ed insufficiente motivazione della decisione di merito (violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.), omessa indicazione del soggetto titolare della restituzione (dato che l'appello era stato proposto da più soggetti), e la mancata valutazione della qualità di promissari acquirenti concorrenti (ripartizione della pretesa tra Ferraro e Giustizieri). Inoltre venivano dedotte questioni processuali relative alla validità della procura del nuovo difensore in cassazione e alla tardività dell'eventuale ricorso incidentale proposto da altri partecipanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (violazione e motivazione perplessa/contraddittoria), dichiarando che la Corte d'appello aveva reso statuizioni inconciliabili: da un lato aveva confermato la restituzione di euro 15.000,00 alla Curatela, dall'altro aveva condannato il Condominio a restituire euro 80.000,00 a favore di un appellante, determinando in concreto un onere di restituzione complessivo incoerente rispetto all'importo effettivamente ricevuto dal Condominio. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuova decisione conforme ai principi esposti e con individuazione chiara dei destinatari e della quantificazione delle somme restitutorie (compresi interessi e detrazioni). La Suprema Corte ha inoltre: dichiarato l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Giustizieri e Magno per tardività; dichiarato inammissibile la costituzione del nuovo difensore priva della procura speciale nella forma richiesta per la cassazione; rinviato la pronuncia sulle spese al giudice di rinvio; richiamato l'obbligo di versamento integrativo del contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Usato come parametro per valutare la correttezza della motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto la motivazione perplessa/contraddittoria e quindi non conforme ai requisiti dell'art. 132, con conseguente annullamento parziale della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4)
Norme sulla cassazione per violazione di legge e motivazione; il ricorso principale è stato deciso in base alle censure formulate ai sensi di questi numeri di cui all'art. 360.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non soddisfacesse tale requisito.
art. 83 c.p.c.
Richiamato in relazione alla forma della procura in cassazione: la Suprema Corte ha escluso la validità della procura apposta a margine di documenti diversi dal ricorso/controricorso per i giudizi instaurati prima di determinate modifiche normative, dichiarando inutilizzabile la memoria sottoscritta da un difensore privo della procura speciale nella forma richiesta.
art. 1705 c.c.
Riferito nel contesto delle istanze sulla restituzione versata alla Curatela quale terzo che aveva partecipato all'acquisto; la Corte d'appello aveva già riconosciuto l'effetto della norma nel primo grado, ma la Cassazione ha richiamato la necessità di coordinare le statuizioni restitutorie.
artt. 156 e 161 c.p.c.
Richiamati dalle censure che denunciavano la nullità della sentenza per errori di pronunciamento e mancata qualificazione dei soggetti destinatari della pronuncia (esame formale e delimitazione delle parti e delle richieste).
artt. 1292, 1294 e 1314 c.c.
Richiamati con riferimento alla disciplina dei crediti concorrenti e della rappresentanza dei creditori multipli (ripartizione tra promissari acquirenti); la Corte ha evidenziato la necessità di chiarire chi fosse titolare della pretesa restitutoria e in quale misura.
art. 112 c.p.c.
Invocato con riferimento all'omessa pronuncia su parti dell'appello incidentale, questione ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo principale.
artt. 370 e 371 c.p.c.
Richiamati in relazione ai termini per la proposizione del ricorso per cassazione e per i ricorsi incidentali: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per il mancato rispetto del termine di 40 giorni.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Riferito alla statuizione sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo da parte dei ricorrenti incidentali.
art. 45, legge n. 69/2009 (richiamata ratione temporis)
Richiamata per spiegare la disciplina transitoria sulla possibilità di apporre procura a margine per nomina di nuovo difensore: la modifica non operava retroattivamente per il procedimento di specie, giustificando il diniego di efficacia della procura apposta a margine.
Massime di principio
- La Corte deve motivare in modo coerente e non contraddittorio: non è ammissibile che pronunce convergenti determinino in concreto obbligazioni restitutorie incompatibili con l'importo effettivamente ricevuto; in caso di incongruenze la decisione può essere cassata per motivazione perplessa.
- Quando somme versate a titolo di acconto sono già state parzialmente restituite o riconosciute in favore di terzi (es. curatore fallimentare), la corte d'appello deve esplicitamente detrarre tali quote nell'assegnazione complessiva delle restituende e indicare i destinatari e i periodi di decorrenza degli interessi.
- Se più soggetti sono promotori/acquirenti (promissari), il giudice deve chiarire se il credito è divisibile e in quale misura (pro quota) o se sussistono obbligazioni in solido o patti diversi: in assenza di espressa pattuizione, vige la regola della concorrenza dei creditori.
- In Cassazione la procura al difensore deve avere la forma richiesta dalla legge per questo grado di giudizio (atto pubblico o scrittura privata autenticata salvo casi tassativi): nomine a margine non valide per procedimenti instaurati anteriormente a specifiche novellazioni possono comportare l'inutilizzabilità degli atti sottoscritti dal nuovo difensore.
- I ricorsi incidentali successivi al primo ricorso per la stessa sentenza devono rispettare il termine complessivo di 40 giorni (20+20): la mancata osservanza comporta inammissibilità dell'impugnazione incidentale anche se proposta in forma autonoma.
- La Cassazione, accogliendo censure sulla motivazione, spesso non decide definitivamente la questione di merito ma rinvia la causa al giudice di merito perché riformuli la decisione in modo coerente e completo, con indicazione espressa dei beneficiari delle somme e del calcolo degli interessi.
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