Sentenza del 20/10/2017 n. 24865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.A. ha impugnato l'accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2006, sostenendo di non essere il socio occulto né il reale gestore della società 3D s.r.l. Ha inoltre dedotto la mancata notifica del processo verbale di constatazione, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, l'insufficiente motivazione dell'avviso e della sentenza della CTR, nonché l'erronea ricostruzione del suo ruolo nell'ambito della società e del Consorzio Cesap.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano formulate in modo generico e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. La CTR aveva adeguatamente valorizzato le dichiarazioni di numerosi dipendenti, il ruolo dei familiari del ricorrente e gli elementi dai quali risultava che G.A. era il reale gestore e socio occulto della 3D s.r.l. La Corte ha inoltre ritenuto logicamente fondata la conclusione secondo cui, quale socio occulto, G.A. aveva avuto conoscenza del contenuto del processo verbale di constatazione. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
Onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale gli errori denunciati, gli atti e i documenti rilevanti e le circostanze decisive. Non è sufficiente un rinvio generico agli atti dei precedenti gradi di giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e viene richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione per relationem.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Disciplina la motivazione degli atti di accertamento IVA e viene richiamato in relazione alla possibilità di motivare l'avviso mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili dal contribuente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Prevede gli obblighi di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. Nel caso concreto, la censura relativa alla motivazione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Impone, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Art. 2612 del codice civile
È stato richiamato dal ricorrente per qualificare il rapporto tra il Consorzio Cesap e le imprese consorziate, ma la Corte non ha accolto la prospettazione difensiva.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito: occorre indicare con precisione lo specifico errore giuridico o processuale e gli elementi decisivi trascurati.
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove, salvo il controllo sui limiti giuridici della motivazione e sui vizi processuali dedotti in modo specifico.
- La qualifica di socio occulto o amministratore di fatto può essere desunta da una pluralità di elementi concordanti, quali il controllo concreto dell'attività, le dichiarazioni dei dipendenti, la continuità gestionale tra società collegate e l'uso di familiari o prestanome.
- La mancata notifica del processo verbale di constatazione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, soprattutto quando l'avviso riproduce o espone adeguatamente gli elementi essenziali del verbale e il contribuente ha potuto esercitare la difesa.
- Nel procedimento tributario non opera necessariamente un obbligo generale di contraddittorio preventivo per ogni tipologia di accertamento; tale obbligo sussiste soprattutto nei casi specificamente previsti dalla legge o dalla disciplina applicabile.
- La motivazione per relationem dell'atto tributario può essere valida quando l'atto richiamato è conosciuto o adeguatamente riprodotto e il contribuente è posto concretamente in condizione di comprendere e contestare la pretesa fiscale.
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