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Ordinanza

Ordinanza n. 2634/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione dell'efficacia, del disciplinare di gara, pubblicato in data 10/11 marzo 2026, relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del CNI sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso”, CIG BAC67B2F32, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CNI con delibera n. 2 del 4 marzo 2026, nella parte in cui, all’art. 7.4, lett. a) e lett. b), prevede requisiti di capacità tecnica e professionale che si ritengono illegittimi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, il bando, gli atti indittivi, i chiarimenti di gara, gli atti di prosecuzione della procedura, i verbali, l’eventuale graduatoria, l’eventuale proposta di aggiudicazione e l’eventuale aggiudicazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 22/04/2026: previa sospensione dell’efficacia, delle risposte ai chiarimenti pubblicate in data 9 aprile 2026 nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del CNI, CIG BAC67B2F32, nonché, ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi gli atti di prosecuzione della procedura.

Giustizia amministrativa202604399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Disciplinare di gara, nella parte relativa ai requisiti di capacità tecnica e professionale, e risposte ai chiarimenti pubblicate il 9 aprile 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il disciplinare della procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, contestando i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall'art. 7.4, lett. a) e b), ritenuti illegittimi e immediatamente escludenti. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato le risposte ai chiarimenti pubblicate il 9 aprile 2026 e gli ulteriori atti connessi e consequenziali. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati. La ricorrente aveva comunque presentato la propria offerta.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo per difetto del periculum in mora, ritenuto requisito indefettibile della tutela cautelare. La prosecuzione della gara sulla base delle clausole contestate non determina, allo stato degli atti, effetti irreversibili sulla possibilità della ricorrente di partecipare al confronto competitivo né sull'utilità della tutela di merito. Il giudice ha valorizzato il meccanismo dell'inversione procedimentale: poiché la procedura prevede la preventiva valutazione delle offerte tecniche, la verifica del requisito contestato è rinviata alla successiva fase di valutazione amministrativa e, comunque, è riservata al solo concorrente aggiudicatario. L'istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti non è stata esaminata ed è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 maggio 2026. Le spese sono state compensate in ragione della specificità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara strutturate secondo il meccanismo dell'inversione procedimentale, la prosecuzione della gara non determina necessariamente un danno cautelare irreversibile quando la verifica dei requisiti amministrativi contestati è posticipata a una fase successiva e riservata al concorrente aggiudicatario.
  • La sospensione cautelare di una clausola di gara richiede la dimostrazione del periculum in mora; tale requisito può difettare quando il concorrente abbia presentato l'offerta e la prosecuzione della procedura non pregiudichi in modo irreversibile né la partecipazione al confronto competitivo né l'utilità della tutela di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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