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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14516/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza della Sesta Sezione del 14/11/2024 che aveva rigettato il precedente ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione e a una multa di euro 338. In particolare i difensori hanno eccepito che alcune delle condotte ascritte al capo d) (cessione di stupefacente) commesse fino al 14/05/2017 dovrebbero ritenersi prescritte. Tuttavia il ricorso straordinario è stato presentato prima del deposito della motivazione della decisione impugnata, senza il necessario confronto con la parte argomentativa del provvedimento, come richiesto per i ricorsi per errore di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto anteriormente al deposito della motivazione. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il termine per proporre il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. decorre dal deposito della motivazione e non dalla mera pubblicazione del dispositivo, e che l'onere di individuare la parte della motivazione cui riferire l'errore di fatto spetta al ricorrente. Perciò il ricorso è stato respinto in via di ammissibilità e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, rilevandosi profili di colpa nella presentazione del ricorso, al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario per errore di fatto richiede l'esame della motivazione: il dies a quo per proporre il ricorso decorre dal deposito della motivazione e non dalla sola pubblicazione del dispositivo; l'errore deve essere identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e va indicata la parte della motivazione interessata.

  • art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito di precisione e non genericità del gravame; il ricorrente deve specificare le parti del provvedimento contestate e le ragioni dell'errore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di applicare sanzioni per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e segg. cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in relazione alla trattazione in camera di consiglio e alle forme di svolgimento dell'udienza in mancanza di istanza di trattazione orale; richiamate a descrizione della procedura seguita nel giudizio.

Massime di principio

  • Un ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis deve essere proposto dopo il deposito della motivazione: presentarlo prima rende il ricorso inammissibile.
  • Chi impugna per errore di fatto deve individuare esattamente la parte della motivazione in cui si sarebbe verificata la "fuorviata rappresentazione percettiva" e spiegare come la mancata o carente lettura abbia determinato l'errore.
  • La mera conoscibilità sostanziale delle ragioni della decisione non sostituisce l'obbligo di confronto formale con la motivazione ai fini di ammissibilità del ricorso.
  • La presentazione prematura o generica del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni economiche per colpa (cassa delle ammende).
  • Questioni di prescrizione vanno formulate con precise ragioni di fatto e diritto e, se fondate su errori di fatto della decisione, devono essere collegate alla specifica motivazione impugnata.

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