Prescrizioni del Garante n. 756 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che CIVIS S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, non ha riscontrato nei termini un'istanza di accesso presentata da un ex dipendente ai sensi degli artt. 15 e 20 GDPR, fornendo la documentazione richiesta solo dopo l'avvio dell'istruttoria. L'Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, pur prendendo atto dell'adesione successiva all'istanza e disponendo l'annotazione interna delle violazioni e delle misure adottate. Non è indicata una sanzione pecuniaria nel testo fornito.
CIVIS S.p.A.: tardivo riscontro a un'istanza di accesso ex artt. 15 e 12 GDPR del ex dipendente
CIVIS S.p.A. - tardivo riscontro a un'istanza di accesso dell'ex dipendente
Il provvedimento riguarda CIVIS S.p.A. e trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dall'ex dipendente, che lamentava il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali e di copia di contratti di collaborazione. L'Autorità ha accertato la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, qualificando come illecito il tardivo adempimento dell'obbligo di riscontro.
Origine del reclamo e sviluppo istruttorio
Il reclamante aveva presentato in data 08/06/2023 una prima richiesta di copia dei contratti di collaborazione sottoscritti negli anni 2019 e 2020. La società aveva rigettato l'istanza affermando che non fosse formulata secondo la normativa privacy e invitando a riformularla in conformità al GDPR.
La richiesta veniva quindi riformulata il 16/06/2023, facendo espresso riferimento agli artt. 15 e 20 GDPR e chiedendo anche copia dell'informativa. Pur essendo stata notificata all'indirizzo PEC della società, non riceveva alcun riscontro entro il termine di un mese previsto dall'art. 12, par. 3, GDPR.
Solo a seguito dell'intervento del Garante, con nota del 12/04/2024, la società trasmetteva all'interessato la documentazione disponibile, comprensiva di contratti di lavoro e di collaborazione relativi ad anni diversi da quelli richiesti, oltre all'informativa resa ai dipendenti e collaboratori.
Addebito contestato e norme applicate
L'Autorità ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice privacy, contestando la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Il fulcro della contestazione è stato il mancato riscontro tempestivo all'istanza di esercizio dei diritti dell'interessato.
Il Garante ha richiamato l'obbligo del titolare di fornire riscontro senza ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Ha inoltre richiamato il significato del diritto di accesso, quale strumento per consentire all'interessato di controllare i propri dati personali, essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.
Difese della società
Nelle memorie difensive, CIVIS S.p.A. ha sostenuto che:
- aveva riscontrato tempestivamente la richiesta del Garante del 27/03/2024, trasmettendo all'interessato i dati e la documentazione richiesti;
- la condotta avrebbe riguardato solo il reclamante, senza coinvolgere altri interessati e senza arrecare danno;
- i contratti richiesti per il 2019-2020 non sarebbero mai esistiti, poiché il rapporto si sarebbe svolto in base a un tacito rinnovo;
- il reclamante avrebbe potuto ricavare autonomamente le informazioni dai contratti precedenti;
- il ritardo sarebbe dipeso dall'invio della richiesta a un indirizzo non corretto, non destinato a ricevere istanze ex artt. 15 e ss. GDPR;
- la società avrebbe comunque predisposto misure organizzative, una procedura per la gestione dei diritti e un modulo di esercizio;
- non risultavano precedenti sanzioni, richiamando anche un precedente reclamo definito senza provvedimenti nei suoi confronti.
Valutazioni del Garante sulle difese
Il Garante ha ritenuto che il riscontro fornito solo dopo l'avvio dell'istruttoria costituisse un adempimento tardivo, e non una collaborazione idonea a escludere la violazione. Ha evidenziato che la prima risposta della società non aveva indicato con chiarezza un canale specifico da utilizzare per l'esercizio dei diritti, inducendo l'interessato a ritenere che non esistessero canali diversi da quello già impiegato.
L'Autorità ha inoltre rilevato che non risultava provato che l'interessato fosse stato adeguatamente informato delle modalità di contatto. L'informativa prodotta in istruttoria riportava, peraltro, un indirizzo e-mail diverso da quello indicato nel modulo per l'esercizio dei diritti, elemento che confermava una non univoca gestione dei canali di contatto.
Quanto all'argomento secondo cui il reclamante avrebbe potuto desumere da solo le informazioni, il Garante lo ha respinto, ribadendo che il diritto di accesso serve a garantire all'interessato un controllo effettivo sui dati e a consentirgli di verificare la liceità del trattamento, senza oneri di ricostruzione autonoma. A sostegno di tale interpretazione sono stati richiamati il considerando 63 GDPR e le Linee guida EDPB n. 1/2022 sul diritto di accesso.
Il precedente procedimento richiamato dalla società non è stato considerato attenuante, ma semmai indice del fatto che, pur avendo predisposto una policy interna, la società non riusciva ancora a garantire un riscontro agevole e tempestivo alle richieste degli interessati.
Esito del procedimento e misure correttive
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato da CIVIS S.p.A. limitatamente al mancato riscontro tempestivo all'istanza di accesso, in violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR.
L'Autorità ha preso atto che la società, nel corso del procedimento, ha aderito all'istanza dell'interessato e ha disposto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.
Impugnazione
Il provvedimento indica la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal reclamante, ex dipendente di CIVIS S.p.A., che lamentava il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali e di copia di contratti di collaborazione sottoscritti negli anni 2019 e 2020, oltre alla richiesta di informativa sul trattamento.
Condotta contestata e tempi di risposta
La prima richiesta, inviata il 08/06/2023, fu rigettata con l'affermazione che non era formulata secondo la normativa privacy. La richiesta venne poi riformulata il 16/06/2023 ai sensi degli artt. 15 e 20 GDPR, ma non ricevette alcun riscontro entro il termine di cui all'art. 12, par. 3, GDPR. La documentazione venne trasmessa solo il 12/04/2024, dopo l'intervento dell'Autorità, quindi circa dieci mesi dopo l'istanza.
Difese della società
CIVIS S.p.A. ha sostenuto, tra l'altro, che il reclamante non avrebbe utilizzato il canale corretto, che la violazione sarebbe stata solo colposa e che non vi sarebbe stato danno. Ha inoltre affermato che i contratti richiesti per il 2019-2020 non esistevano perché il rapporto si sarebbe basato su un tacito rinnovo di precedenti contratti e che il reclamante disponesse già della documentazione necessaria.
Valutazioni del Garante
L'Autorità ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni addotte. In particolare, ha osservato che la società, nel rispondere alla prima richiesta, non aveva indicato in modo chiaro lo specifico canale da utilizzare; che non risultava provato che l'interessato fosse stato adeguatamente informato delle modalità di contatto; e che la disponibilità di precedente documentazione non esclude l'esercizio del diritto di accesso, il quale serve a consentire all'interessato di controllare i propri dati e verificarne la liceità. È stato richiamato anche il considerando 63 GDPR e le Linee guida EDPB n. 1/2022 sul diritto di accesso.
Esito e misure adottate
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento per violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. Ha preso atto che, nel corso del procedimento, la società ha comunque aderito all'istanza di esercizio dei diritti dell'interessato. In applicazione dell'art. 58, par. 2, GDPR e dell'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, ha disposto l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità.
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