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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24162/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento del Questore che disponeva il trattenimento del ricorrente presso un CPR dopo la revoca del permesso di soggiorno da parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, e dal successivo decreto di convalida emesso dal Giudice di Pace. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro la convalida articolando cinque motivi, tra cui: omessa indicazione della durata del trattenimento; motivazione inesistente o apparente; violazione dei principi di proporzionalità e necessità di cui alla direttiva rimpatri; violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il ricorso evidenziava in particolare che il giudice di pace avrebbe convalidato la misura mediante un modulo prestampato, senza esplicitare l'iter logico-giuridico e senza verbalizzare le eccezioni difensive.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso per motivazione meramente apparente del decreto di convalida. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, ha disposto la non convalida del trattenimento e ne ha dichiarato l'inefficacia ex tunc. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione in favore dello Stato, precisando che, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di amministrazione statale soccombente, il compenso del difensore va liquidato dal giudice del procedimento secondo le norme del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 13 Cost.

    richiamato come parametro insieme all'art. 111 Cost. e al T.U. immigrazione per censurare la mancata indicazione della durata del trattenimento

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    invocato per contestare l'omessa indicazione della durata della misura

  • art. 15 direttiva 2008/115/CE

    invocato per denunciare la violazione dei principi di proporzionalità e necessità nella misura di trattenimento

  • artt. 6, 47 e 52 CDFUE

    invocati per censurare la legittimità della convalida sotto il profilo dei diritti fondamentali e della tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998

    citato nel modulo di convalida; la Corte rileva che il richiamo a norme plurime e non specificate non consente di comprendere il fondamento della decisione

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    citato nel modulo di convalida; il richiamo generico a norme con più presupposti è stato ritenuto insufficiente ai fini di una motivazione non apparente

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    indicato come norma per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione del compenso nel giudizio di cassazione e, in caso di cassazione senza rinvio, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    escluso come base per porre le spese a carico dello Stato nel caso di soccombenza di un'amministrazione statale

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo della decisione, non incluso

Massime di principio

  • La motivazione del decreto di convalida del trattenimento deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente un modulo prestampato o un richiamo generico a norme plurime senza specificazione dei presupposti concretamente ritenuti sussistenti.
  • Ricorre motivazione apparente quando il provvedimento, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e costringe l'interprete a colmarne le lacune con congetture o ricostruzioni ipotetiche.
  • Nel giudizio di legittimità avverso la convalida del trattenimento, l'accoglimento del vizio di motivazione può consentire la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito con declaratoria di non convalida, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La cassazione del decreto di convalida priva di efficacia il provvedimento amministrativo di trattenimento anche ex tunc, quando la convalida è condizione necessaria per la sua efficacia e si tratta di potere autoritativo eccezionale rigidamente subordinato al controllo giurisdizionale.
  • In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di amministrazione statale soccombente, le spese e il compenso del difensore vanno liquidati secondo la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002 dal giudice competente, senza applicare la regola della condanna in favore dello Stato prevista per la diversa ipotesi di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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