Parere del Garante n. 59 del 30/01/2025
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Disposizioni per l'avvio del programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia” e sul relativo disciplinare tecnico - 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale che avvia un programma pluriennale di screening nazionale nella popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nonché sul relativo disciplinare tecnico. Il parere si fonda sul quadro normativo della legge di bilancio 2023, della legge n. 130/2023 e del GDPR, e rileva che il testo recepisce le osservazioni dell’Ufficio in materia di ruoli privacy, informative, consenso limitato al trattamento dei dati genetici per la celiachia, pseudonimizzazione, sicurezza della piattaforma e conservazione dei dati fino ai 18 anni. Il Garante considera adeguate le misure previste e subordina l’avvio dei trattamenti alla predisposizione del modello di informativa da sottoporre a ulteriore parere.
Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute per il programma pluriennale di screening pediatrico per diabete di tipo 1 e celiachia e sul relativo disciplinare tecnico
Screening pediatrico nazionale per diabete di tipo 1 e celiachia
Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute recante le disposizioni per l’avvio del programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nonché sul relativo disciplinare tecnico. Il parere è adottato ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR, nell’ambito del quadro normativo delineato dalla legge di bilancio 2023 e dalla legge 15 settembre 2023, n. 130.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama, in particolare, l’art. 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha istituito un fondo per la realizzazione del programma di screening, e l’art. 1 della legge n. 130/2023, che demanda al Ministro della salute l’adozione di un decreto ministeriale per disciplinare il programma pluriennale, da avviare dal 2024. È richiamato anche l’art. 2 della medesima legge, che istituisce presso il Ministero della salute l’Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, incaricato di studiare ed elaborare le risultanze dello screening e di pubblicare una relazione annuale. Sul piano della protezione dei dati personali, il parere si fonda sul GDPR, sul d.lgs. 196/2003, sulle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica e sulle prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici e alla ricerca scientifica.
Struttura del programma e soggetti coinvolti
Lo schema di decreto disciplina un programma di screening rivolto ai nuovi nati per la celiachia e ai bambini fino a 8 anni non compiuti per il diabete di tipo 1, con finalità di diagnosi precoce. L’attuazione è affidata alle Regioni e Province autonome e coinvolge una pluralità di soggetti: punti nascita, pediatri di libera scelta, dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, laboratori di riferimento e centri clinici. Il testo individua per ciascun soggetto i relativi ruoli privacy, tenendo conto delle diverse finalità istituzionali e della ripartizione delle competenze operative.
Informativa, volontarietà e consenso
La partecipazione allo screening è volontaria. Lo schema prevede una preventiva informativa agli interessati ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR. Il consenso al trattamento è richiesto esclusivamente per la parte relativa alla celiachia, in quanto implica il trattamento di dati genetici del minore; il consenso deve essere raccolto da entrambi i genitori o dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. Il Garante evidenzia inoltre che i trattamenti potranno essere avviati solo dopo la predisposizione del modello di informativa, che dovrà essere sottoposto al parere dell’Autorità.
Piattaforma informatica, pseudonimizzazione e ruoli di trattamento
I risultati delle analisi sui campioni ematici sono inseriti in una piattaforma informatica in forma pseudonimizzata dai laboratori di riferimento e resi accessibili ai centri clinici e ai pediatri di libera scelta, per gli ambiti di rispettiva competenza. La piattaforma è ospitata presso l’Istituto superiore di sanità, che la gestisce per finalità di coordinamento e di analisi statistica ed epidemiologica in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento ex art. 24 GDPR. L’ISS trasmette al Ministero dati aggregati secondo i livelli indicati nel decreto istitutivo dell’Osservatorio, per l’elaborazione della relazione annuale e per l’eventuale revisione periodica del programma.
Misure tecniche e organizzative del disciplinare tecnico
Il disciplinare tecnico è considerato conforme alle indicazioni formulate dall’Ufficio del Garante nel corso delle interlocuzioni con Ministero e ISS. Esso descrive la piattaforma dedicata e le misure tecniche e organizzative per garantire continuità del servizio, riservatezza e integrità dei dati. In particolare, sono valorizzate:
- la descrizione delle funzionalità della piattaforma e dei flussi informativi;
- la definizione più dettagliata delle tecniche di pseudonimizzazione, da verificare costantemente in rapporto allo stato dell’arte tecnologico;
- la cifratura dei dati sia in transito sia a riposo con algoritmi robusti;
- l’impiego di sistemi SIEM e SOAR per il monitoraggio degli eventi di sicurezza e la gestione degli incidenti;
- l’autenticazione a più fattori;
- la registrazione delle consultazioni dei log;
- la definizione dei tempi di conservazione dei file di log;
- la previsione che i dati nei log siano trattati da personale specificamente incaricato, in forma aggregata e, solo quando indispensabile, anche in forma non aggregata.
Verifiche anagrafiche, accesso ai dati e conservazione
Tra gli elementi ritenuti positivi dal Garante vi è la previsione della preventiva verifica dei dati anagrafici tramite l’Anagrafe nazionale degli assistiti e, in via transitoria, attraverso l’allineamento con l’elenco degli assistiti del Sistema Tessera sanitaria. È inoltre ribadito che il personale dell’ISS può accedere ai soli dati pseudonimizzati, senza accesso alle informazioni aggiuntive idonee a reidentificare l’interessato, mentre l’accesso ai dati in chiaro è limitato ai professionisti sanitari. I dati personali sono conservati nella piattaforma fino al compimento del 18° anno di età dei soggetti interessati.
Esito del parere
Il Garante conclude di non avere rilievi da formulare sullo schema di decreto e sul relativo allegato tecnico, ritenendo che il complesso di misure previste sia idoneo a tutelare i diritti e gli interessi fondamentali delle persone fisiche coinvolte e a dare effettiva applicazione ai principi di protezione dei dati personali. Il parere è pertanto favorevole.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
Il parere riguarda lo schema di decreto del Ministro della salute che disciplina l’avvio del programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, previsto dalla legge 15 settembre 2023, n. 130 e finanziato dall’art. 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il Garante richiama inoltre il GDPR, il Codice privacy, le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica e le prescrizioni in materia di dati genetici e ricerca scientifica.
Organizzazione del programma e ruoli privacy
Lo schema prevede il coinvolgimento di Regioni e Province autonome, punti nascita, pediatri di libera scelta, dipartimenti di prevenzione, laboratori di riferimento e centri clinici. Sono individuati i ruoli di titolare, responsabile e autorizzato al trattamento in funzione delle diverse finalità istituzionali e dei compiti svolti, in coerenza con gli artt. 24, 28 e 29 GDPR e con l’art. 2-quaterdecies del Codice.
Consenso e informativa
La partecipazione allo screening è volontaria e richiede la preventiva informativa agli interessati ai sensi degli artt. 12 e 13 GDPR. Il consenso è previsto solo per lo screening della celiachia, poiché comporta il trattamento di dati genetici del minore; deve essere prestato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il Garante evidenzia che i trattamenti potranno iniziare solo dopo la predisposizione del modello di informativa, da sottoporre al suo parere.
Piattaforma informatica, pseudonimizzazione e sicurezza
I risultati analitici vengono inseriti in forma pseudonimizzata in una piattaforma informatica ospitata e gestita dall’Istituto superiore di sanità, che opera come responsabile del trattamento per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento. Il disciplinare tecnico è ritenuto conforme perché dettaglia architettura, funzionalità e misure di sicurezza, inclusa la pseudonimizzazione, la cifratura dei dati in transito e a riposo, l’uso di sistemi SIEM e SOAR, l’autenticazione multifattore, la tracciatura degli accessi ai log e i relativi tempi di conservazione.
Verifiche anagrafiche, accessi ai dati e conservazione
Il Garante rileva positivamente che lo schema recepisce la necessità di verificare preventivamente i dati anagrafici tramite l’Anagrafe nazionale degli assistiti e, nelle more, tramite l’allineamento con il Sistema Tessera sanitaria. È inoltre previsto che il personale dell’ISS acceda solo ai dati pseudonimizzati e non alle informazioni che consentono la reidentificazione, mentre i dati in chiaro sono accessibili solo ai professionisti sanitari. I dati restano conservati nella piattaforma fino al compimento del 18° anno di età degli interessati.
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