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Parere

Parere del Garante n. 58 del 04/02/2025

Parere su uno schema di regolamento relativo alle disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco inadempiente - 4 febbraio 2025

Garante Privacy58

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina con urgenza uno schema di regolamento attuativo dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 41/2024, richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze, concernente il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali nei confronti dei concessionari di gioco a distanza inadempienti. Il punto centrale è l’articolo 4 dello schema, che prevede attività di accertamento basate su documenti, banche dati di Sogei e sistemi del concessionario, nonché sulla rilevazione dei livelli di servizio. Pur dando atto delle preoccupazioni del Consiglio di Stato circa possibili trattamenti di dati personali dei giocatori, il Garante recepisce la successiva precisazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo cui le attività previste hanno natura tecnico-informatica e non implicano accesso o valutazione di dati personali degli utenti. Per evitare incertezze interpretative, il Garante subordina il parere favorevole all’inserimento nello schema di una clausola esplicita che escluda tali trattamenti per gli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 4.

Parere favorevole con condizione su uno schema di decreto regolamentare del MEF relativo al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali per i concessionari di gioco a distanza

Schema di decreto sulle penali per i concessionari di gioco a distanza

Il Garante per la protezione dei dati personali rende, con urgenza, parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze avente natura regolamentare, adottato in attuazione dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41. Lo schema disciplina il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali nei confronti dei concessionari di gioco a distanza inadempienti alle clausole delle convenzioni di concessione e ai livelli di servizio.

Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Quadro procedurale e urgenza dell’esame

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto un parere urgente. Il Garante dà atto che il Regolamento n. 2/2019 prevede un termine di 45 giorni per la pronuncia e rileva che le ragioni d’urgenza e il breve tempo disponibile non consentono la convocazione in tempo utile del Collegio.

Per questo viene applicato l’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, che consente al Presidente di adottare provvedimenti nei casi di particolare urgenza e indifferibilità, salvo ratifica nella prima riunione utile.

Contenuto dello schema regolamentare

Lo schema è composto da cinque articoli. L’art. 1 definisce l’ambito di applicazione; gli artt. 2 e 3 individuano i presupposti e i parametri di applicazione delle penali convenzionali; l’art. 4 è dedicato al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione; l’art. 5 disciplina l’entrata in vigore.

Il cuore della disciplina è l’art. 4, che prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli accerti gli inadempimenti tramite:

  • analisi documentale, quando l’obbligo convenzionale consiste nella trasmissione o presentazione di documenti, relazioni, attestazioni o certificazioni;
  • analisi dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.A., nel sistema centralizzato o nel sistema del concessionario, quando l’adempimento riguarda specifiche operazioni, attività o regole tecniche/procedure informatiche misurabili con gli applicativi di controllo;
  • analisi tecnico/informatica della documentazione prodotta dal concessionario, quando siano richiesti specifici report tecnici.

È inoltre prevista la possibilità di rilevare i livelli di servizio ai fini della contestazione delle penali collegate, anche sulla base dei dati presenti sul sistema del concessionario. Alla contestazione devono essere allegati elementi probatori, dati analitici e risultanze estratte dalle banche dati, dal sistema centralizzato e dal sistema del concessionario. Le modalità di rilevazione, gli strumenti di monitoraggio e i risultati devono essere conoscibili dal concessionario, così da consentire eventuali misure correttive. La contestazione è notificata via PEC all’indirizzo comunicato dal concessionario al momento della stipula o successivamente aggiornato.

Valutazioni del Consiglio di Stato e chiarimenti dell’Agenzia

Nel parere interlocutorio del 25 gennaio 2025, il Consiglio di Stato aveva evidenziato la necessità di sottoporre il testo al Garante per le possibili implicazioni in termini di protezione dei dati personali dei giocatori, ritenendo presumibile un trattamento di dati personali.

Successivamente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con nota del 31 gennaio 2025, ha escluso che l’attuazione del regolamento comporti trattamenti di dati personali dei giocatori. Secondo l’Agenzia, le attività previste si riferiscono a verifiche tecnico-informatiche e procedurali legate a obblighi convenzionali del concessionario, come:

  • il divieto di interrompere la raccolta oltre un certo periodo;
  • l’obbligo di trasmissione giornaliera dei saldi contabili;
  • la disponibilità del sistema e della rete telematica;
  • la rimozione dei malfunzionamenti che impediscono l’attività di gioco;
  • i tempi di refertazione degli avvenimenti sportivi per il pagamento delle scommesse.

Per l’Agenzia, tali attività non richiedono l’accesso né la valutazione dei dati personali dei giocatori.

Valutazione del Garante e condizione finale

Il Garante prende atto della ricostruzione dell’Agenzia e ritiene opportuno evitare dubbi interpretativi inserendo nel testo regolamentare una precisazione espressa.

In particolare, propone di integrare l’art. 4 con un comma aggiuntivo che chiarisca che gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 non comportano trattamenti di dati personali.

Conclusioni

Il Garante esprime quindi parere favorevole sullo schema di regolamento, ma con una condizione: l’art. 4 deve essere integrato per affermare in modo esplicito che le attività di accertamento e rilevazione disciplinate dai commi 2 e 3 non implicano trattamenti di dati personali.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il parere riguarda uno schema di decreto avente natura regolamentare volto a disciplinare il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, nonché le modalità di partecipazione e contraddittorio, e i criteri per la definizione delle penali applicabili ai concessionari di gioco a distanza. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. 41/2024.

Contenuto dello schema e profili rilevanti

Lo schema si compone di cinque articoli. Gli articoli 2 e 3 definiscono presupposti e parametri delle penali, mentre l’art. 4 disciplina il procedimento di accertamento e contestazione. Quest’ultimo prevede analisi documentali, analisi dei dati presenti nelle banche dati Sogei o nei sistemi del concessionario e analisi tecnico-informatica della documentazione prodotta dal concessionario. È inoltre prevista la rilevazione dei livelli di servizio e la notifica della contestazione via PEC all’indirizzo comunicato dal concessionario.

Questione privacy e posizione del Garante

Il Consiglio di Stato aveva evidenziato possibili implicazioni privacy, ipotizzando un trattamento di dati personali dei giocatori. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha però chiarito che le attività previste non comportano accesso ai dati personali degli utenti del gioco online, trattandosi di verifiche su obblighi convenzionali e su aspetti tecnico-operativi del sistema, come continuità del servizio, trasmissione dei saldi contabili, disponibilità della rete e rimozione dei malfunzionamenti.

Condizione posta al parere favorevole

Il Garante esprime parere favorevole, ma condizionato all’integrazione dell’art. 4 con una previsione espressa che chiarisca come gli accertamenti previsti ai commi 2 e 3 non comportino trattamenti di dati personali. La clausola è richiesta per eliminare possibili dubbi interpretativi e per allineare il testo regolamentare alla ricostruzione fornita dall’Agenzia.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionegiochi e scommessebasi giuridiche del trattamentodati personaliinteroperabilità di banche dati

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