Parere del Garante n. 31 del 23/01/2025
Parere su istanza di accesso civico - 23 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT di Sapienza Università di Roma, in un procedimento di riesame relativo al diniego di accesso civico generalizzato a copia di un diploma/certificato di laurea. L’Autorità conferma la correttezza del rifiuto opposto dall’Ateneo, ritenendo che il documento contenga dati personali non ostensibili in accesso civico, perché la loro divulgazione a chiunque determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati dell’interessato. Il Garante esclude anche che il richiamo all’ANIS possa fondare l’ostensione, poiché quel regime è disciplinato da specifiche condizioni e consente l’accesso ai soli propri dati. Resta ferma la possibilità di un diverso accesso documentale ex l. 241/1990, ove ne ricorrano i presupposti.
Parere su riesame di istanza di accesso civico a copia di diploma/certificato di laurea detenuto da Sapienza Università di Roma
Parere su istanza di accesso civico a diploma/certificato di laurea
Il Garante si pronuncia, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Sapienza Università di Roma, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013. L’istanza aveva a oggetto la copia di un diploma/certificato di laurea riferito a un soggetto identificato in atti.
Quadro normativo di riferimento
L’Autorità richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sull’operato delle pubbliche amministrazioni e la partecipazione al dibattito pubblico. Ricorda però che l’accesso può essere negato, tra l’altro, quando la divulgazione comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Vengono richiamati anche i principi del GDPR di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c).
Valutazione del documento richiesto
Il diploma/certificato di laurea è considerato un documento contenente dati personali non solo identificativi, ma anche informazioni sul percorso universitario, sull’anno di conseguimento del titolo e sulla valutazione ottenuta. Il Garante osserva che tali elementi possono appartenere alla sfera personale dell’interessato e non essere destinati alla conoscenza indiscriminata da parte di terzi. Poiché l’accesso civico produce una conoscibilità generalizzata del documento, la sua ostensione determinerebbe una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del controinteressato.
Ragioni del diniego confermato
L’Autorità ritiene che, nel caso concreto, non emergano elementi idonei a dimostrare che la conoscenza generalizzata del diploma sia strumentale agli scopi tipici dell’accesso civico, cioè al controllo diffuso sulle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La richiesta appare piuttosto sorretta da un interesse di natura privata. Per questo il Garante conferma che l’Ateneo ha correttamente opposto il diniego, facendo applicazione dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.
Richiamo all’ANIS e sua irrilevanza nel caso
L’istante aveva sostenuto che i titoli di studio sarebbero oggetto di pubblicazione nell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS), accessibile tramite SPID. Il Garante chiarisce che tale argomento non è pertinente: i dati presenti nell’ANIS sono disciplinati dal d.m. 30 settembre 2022 e non sono liberamente accessibili da chiunque. Il regime prevede specifiche modalità di accesso e, per i cittadini, l’accesso ai soli propri dati. Ne consegue che la disciplina speciale dell’ANIS non può essere aggirata tramite accesso civico, anche in forza dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013, che esclude l’accesso quando esso è subordinato dalla normativa vigente a condizioni, modalità o limiti specifici.
Precedenti e orientamenti confermati
Il parere si colloca in continuità con precedenti decisioni del Garante, anche riguardanti il medesimo Ateneo, nelle quali era già stato ritenuto legittimo il diniego di accesso civico a certificati universitari e titoli di studio. L’Autorità richiama inoltre le Linee guida ANAC in materia di accesso civico e il principio secondo cui, quando sono coinvolti dati personali non necessari alle finalità di trasparenza, l’amministrazione deve adottare le modalità meno pregiudizievoli per l’interessato.
Esito finale e alternativa dell’accesso documentale
Il Garante esprime parere nei termini sopra indicati, sostanzialmente favorevole al diniego opposto dall’Università. Resta tuttavia salva la possibilità per l’istante di utilizzare il diverso istituto dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, purché sia dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto procedurale
Il RPCT di Sapienza Università di Roma ha chiesto il parere del Garante ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. La richiesta riguardava la copia del diploma/certificato di laurea di un soggetto identificato in atti.
Quadro normativo sull’accesso civico e limite privacy
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, che riconosce l’accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il diniego quando necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Evidenzia inoltre che, a differenza dell’accesso documentale ex l. 241/1990, i dati ottenuti via accesso civico diventano pubblici e conoscibili da chiunque, con conseguente necessità di valutare con particolare attenzione l’impatto sui diritti dell’interessato.
Valutazione del contenuto del diploma di laurea
Il documento richiesto contiene non solo dati anagrafici, ma anche informazioni sul percorso di studi, sull’anno di conseguimento e sulla valutazione finale, dati che l’interessato può non voler rendere noti a terzi. Applicando i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati dell’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, il Garante ritiene che l’ostensione generalizzata costituirebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del controinteressato.
Esito conforme ai precedenti del Garante
L’Autorità ribadisce un orientamento già espresso in precedenti pareri e provvedimenti, anche nei confronti dello stesso Ateneo, nei quali era stato condiviso il diniego di accesso civico a certificati universitari e titoli di studio. Richiama inoltre le Linee guida ANAC in materia di accesso civico e il principio secondo cui, quando i documenti contengono dati personali non necessari alle finalità di trasparenza, l’ente deve preferire modalità meno pregiudizievoli per l’interessato.
Inidoneità del richiamo all’ANIS
Il Garante respinge l’argomento dell’istante secondo cui i titoli di studio sarebbero già oggetto di pubblicazione tramite l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS). Precisa che i dati presenti nell’ANIS sono soggetti a un regime speciale disciplinato dal d.m. 30 settembre 2022 e non sono accessibili a chiunque: l’accesso è previsto secondo modalità specifiche e, per i cittadini, riguarda i soli propri dati. Pertanto tale disciplina non può essere superata mediante accesso civico.
Esito e alternative di tutela
Il parere è sostanzialmente favorevole al diniego dell’Ateneo: l’accesso civico al diploma di laurea viene ritenuto correttamente respinto per il rischio di pregiudizio alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Resta salva la possibilità di richiedere il documento tramite accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, purché sia dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale.
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