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Parere

Parere del Garante n. 54 del 30/01/2025

Parere su uno schema di decr. volto a modificare il decr. del Ministro della giustizia recante il Reg. in materia di discipl. dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli artt. 840-bis del cod. proced. civ. e 196-ter delle disposiz. per l’attuazione del cod. proced. civ., come introdotti dalla L. 31/2019, recante disposizioni in materia di azione di classe - 30 gennaio 2025

Garante Privacy54

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, Codice privacy, sullo schema di decreto che modifica il d.M. 17 febbraio 2022, n. 27 in materia di elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni legittimate a promuovere azioni di classe. Il parere è favorevole. L’Autorità osserva che le modifiche, allineate anche alla disciplina sopravvenuta e ai rilievi del TAR Lazio, non presentano criticità sotto il profilo della protezione dei dati. In particolare, la revisione dei requisiti di onorabilità limita ai soli amministratori e rappresentanti dell’ente gli obblighi dichiarativi, riducendo il trattamento di dati personali, compresi quelli di cui all’art. 10 GDPR, ed evitando una indebita compressione della libertà di associazione. Non residuano obiezioni sulle altre novelle procedurali e di coordinamento.

Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della giustizia che modifica il regolamento sull’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni legittimate alle azioni di classe

Schema di decreto del Ministero della giustizia sull’elenco pubblico delle associazioni legittimate alle azioni di classe

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale volto a modificare il d.M. 17 febbraio 2022, n. 27, relativo alla disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli artt. 840-bis c.p.c. e 196-ter disp. att. c.p.c. Lo schema interviene a seguito dell’annullamento parziale disposto dal TAR Lazio con sentenza 23 giugno 2023, n. 10653, e si coordina con la normativa sopravvenuta, in particolare con il d.lgs. 28 del 2023.

Contesto e oggetto dell’intervento normativo

Il regolamento originario, sul quale il Garante si era già espresso il 14 gennaio 2021, disciplinava i requisiti e il procedimento per l’iscrizione nell’elenco pubblico degli enti legittimati a promuovere azioni di classe. Tra le disposizioni poi censurate dal giudice amministrativo vi erano quelle che riservavano l’iscrizione alle organizzazioni e associazioni individuate dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e quelle che imponevano a tali enti di raccogliere le fonti di finanziamento secondo le modalità previste dal Codice del terzo settore.

Lo schema in esame novella quindi il regolamento vigente per recepire i rilievi del TAR e introdurre modifiche di coordinamento, incidendo sulla procedura di iscrizione, sulla documentazione da allegare, sulle dichiarazioni richieste e su aspetti transitori e finanziari.

Modifiche principali alla disciplina dell’iscrizione

La modifica più significativa riguarda l’art. 3, comma 1, lett. g), del d.M. 27/2022, che viene riscritto per circoscrivere ai soli amministratori o rappresentanti dell’ente, e non anche agli associati, i requisiti di onorabilità e le cause di ineleggibilità e decadenza richiamati dall’art. 2382 c.c.

Lo schema interviene poi sull’art. 4 del regolamento, indicando in modo più puntuale i documenti da produrre a corredo della domanda di iscrizione. Il vaglio dell’amministrazione viene ricondotto alla carta statutaria e alle sue modifiche, ai verbali delle assemblee degli iscritti e agli atti relativi all’elezione dei rappresentanti e degli organi direttivi dell’organizzazione o associazione.

È inoltre disciplinato in modo più dettagliato l’obbligo di dichiarazione sostitutiva per i legali rappresentanti, chiamati ad attestare:

  • il possesso della carica;
  • l’assenza di condanne passate in giudicato connesse all’attività dell’ente;
  • il non essere imprenditori né amministratori di imprese di produzione di beni o erogazione di servizi, in qualsiasi forma costituite;
  • l’assenza di conflitti di interesse con l’ente, con i finanziatori e con gli interessi dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui all’art. 840-bis c.p.c.

Lo schema richiama inoltre l’applicabilità del preavviso di rigetto nel procedimento di iscrizione. L’art. 2 contiene disposizioni transitorie e finali per consentire l’immediata applicabilità delle nuove norme salvaguardando gli enti già iscritti, mentre l’art. 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Valutazione privacy del Garante

Sotto il profilo della protezione dei dati, il Garante osserva che le novelle non presentano criticità. Anzi, la revisione dei requisiti di onorabilità riduce in modo apprezzabile il perimetro dei dati personali trattati ai fini dell’iscrizione nell’elenco.

L’Autorità evidenzia che la formulazione previgente dell’art. 3, comma 1, lett. g), richiamando per relationem l’art. 13 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, estendeva agli associati obblighi di dichiarazione riferiti a requisiti tipici degli amministratori e rappresentanti di società, alcuni dei quali connessi a reati propri di tali soggetti. Tale estensione determinava un ampliamento del trattamento di dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all’art. 10 GDPR, oltre il perimetro delineato dalla legge, e poteva tradursi in una compressione della libertà di associazione.

La nuova impostazione, che limita l’obbligo ai soli organi rappresentativi dell’ente, viene invece ritenuta coerente con la ratio della norma primaria, poiché riguarda esclusivamente i soggetti titolari di poteri e responsabilità verso l’ente esponenziale. Ne consegue una riduzione del trattamento di dati e una maggiore conformità al principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.

Esito del parere

Alla luce di tali considerazioni e dell’assenza di ulteriori profili problematici sotto il profilo privacy, il Garante conclude esprimendo parere favorevole sullo schema di regolamento.

Punti principali

Oggetto del parere e base normativa

Il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Garante su uno schema di decreto regolamentare che modifica il d.M. 17 febbraio 2022, n. 27, relativo all’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni legittimate alle azioni di classe. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, Codice privacy.

Contesto normativo e intervento di coordinamento

Lo schema interviene sulle disposizioni del regolamento già oggetto di parere del Garante nel 2021 e modifica le parti annullate dal TAR Lazio con sentenza 23 giugno 2023, n. 10653. Le novelle sono anche coordinate con la disciplina sopravvenuta, in particolare con il d.lgs. 28 del 2023.

Riduzione dei dati trattati nei requisiti di onorabilità

La modifica più rilevante riguarda l’art. 3, comma 1, lett. g), del d.M., che limita ai soli amministratori o rappresentanti dell’ente, e non più anche agli associati, i requisiti di onorabilità e le cause di ineleggibilità e decadenza richiamate dall’art. 2382 c.c.

Documentazione e dichiarazioni richieste

Lo schema riformula anche l’art. 4 del d.M. sui documenti da allegare alla domanda di iscrizione, circoscrivendo la documentazione alla carta statutaria e relative modifiche, ai verbali delle assemblee degli iscritti e agli atti relativi all’elezione dei rappresentanti e degli organi direttivi. Viene inoltre disciplinata in modo più puntuale la dichiarazione sostitutiva da rendere da parte dei legali rappresentanti, con attestazioni sulla carica, sull’assenza di condanne passate in giudicato connesse all’attività dell’ente, sull’assenza di qualità di imprenditore o amministratore di imprese e sull’assenza di conflitti di interesse.

Valutazione del Garante e principio di minimizzazione

Il Garante ritiene che la limitazione degli obblighi dichiarativi ai soli organi rappresentativi sia conforme alla ratio della norma primaria e riduca correttamente il novero dei dati personali trattati, inclusi quelli rientranti nell’art. 10 GDPR. La precedente estensione agli associati era invece ritenuta eccedente rispetto alla base normativa e potenzialmente lesiva della libertà di associazione. Il trattamento è quindi ritenuto conforme al principio di liceità e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.

Esito finale

Alla luce dell’assenza di ulteriori criticità sotto il profilo privacy, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento.

Come è indicizzato

Materiegiustiziapubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamentodati relativi a condanne penali e reatilibertà di associazione

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