Circolare numero 58 del 20-05-2026
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’accesso all’Assegno di inclusione, istituito dal decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, da parte dei soggetti titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 286/1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” e dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 146/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 179/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”, nonché le relative istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'estensione delle disposizioni sull'ADI ai titolari di permessi di soggiorno per "casi speciali" introdotti/disciplinati dai decreti-legge n. 145/2024 e n. 146/2025. Fornisce requisiti di accesso (con esenzioni dai limiti di cittadinanza, soggiorno e ISEE), modalità di calcolo e presentazione della domanda con specifici modelli e autodichiarazioni, durata della prestazione collegata alla validità del permesso, obblighi di inclusione socio-lavorativa, comunicazioni, controlli, sanzioni, aspetti finanziari e istruzioni contabili.
Indicazioni operative per l'accesso all'Assegno di Inclusione (ADI) per titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" (artt. 18, 18-bis, 18-ter TUI) alla luce dei d.l. n. 145/2024 e n. 146/2025
Punti principali
Nuova categoria di destinatari
I titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" (artt. 18, 18-bis, 18-ter e precedenti art. 22 commi abrogati) possono accedere all'ADI; l'agevolazione vale anche per permessi rilasciati in base alla previgente disciplina ma non si estende ai parenti entro il secondo grado per l'art. 18-ter. Esclusione per chi è già destinatario di misure per testimoni di giustizia.
Requisiti di accesso ed esenzioni
Non si applicano i requisiti di cittadinanza, residenza continuativa e i limiti ISEE/reddituali/patrimoniali previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a) e b) del d.l. 48/2023; restano tuttavia applicabili limiti su beni durevoli, condizioni lavorative (es. dimissioni volontarie) e gli obblighi relativi a condanne o misure cautelari. Richiesta di presenza in Italia per la durata della prestazione, salvo eccezioni per motivi di salute.
Scala di equivalenza e calcolo dell'ADI
In assenza di DSU valida non si sottrae reddito familiare nella quota A: l'importo può essere calcolato ad esempio come 6.500 x SE /12 mensilità (es. nucleo singolo = 541,67 euro). Eventuali componenti rilevanti (minori, disabili, over 60 ecc.) vanno autodichiarati e, se presenti, valorizzati nella scala di equivalenza previa verifica.
Durata della prestazione
La durata dell'ADI non può eccedere quella del permesso di soggiorno per 'casi speciali' (di norma 1 anno rinnovabile) e termina con conversione del permesso; domande presentate durante procedure di rilascio/ rinnovo sono valide fino a comunicazione ostativa secondo norme TUI.
Modello di domanda e autodichiarazioni
Il modello ADI è stato aggiornato con specifici campi per i titolari di permesso per 'casi speciali' (esenzioni DSU, autodichiarazione del permesso con date, autodichiarazione composizione nucleo e contratto di locazione). In prima fase il modello 'ADI-Com Casi speciali' è disponibile in formato cartaceo e va inviato via PEC.
Modalità di presentazione
Domande tramite sito INPS con identità digitale (SPID, CNS, CIE) o tramite patronati/CAF; il permesso viene verificato nell'archivio PE.SO e, se assente o scaduto, il controllo è demandato alle strutture territoriali.
Percorso di inclusione sociale e lavorativa
I beneficiari sono tenuti all'iscrizione al SIISL e al rispetto del percorso di attivazione previsto dal d.l. 48/2023, tenendo conto di eventuali programmi di assistenza già in corso; valgono le condizionalità e le sanzioni previste.
Obblighi di comunicazione durante l'erogazione
Non sussistono obblighi di comunicazione per variazioni economico-patrimoniali previste dall'art. 3 commi 5-6 del d.l. 48/2023; restano però obbligatorie comunicazioni (entro 15 giorni salvo diversa tempistica) per interruzione soggiorno, beni durevoli, dimissioni volontarie, condanne, condizioni di decadenza previste dall'art. 6 comma 4 del d.l. 145/2024, e variazioni di contratto di locazione o composizione nucleo (modello ADI-Com).
Controlli e sanzioni
Si applicano le regole di controllo e decadenza già richiamate nella circolare n. 105/2023, integrate dalle specifiche cause di revoca dei permessi (artt. 18, 18-bis, 18-ter TUI), incluse condotte incompatibili, interruzione dei programmi o condanne anche non definitive per reati specifici.
Finanziamento e istruzioni contabili
L'attuazione non deve comportare nuovi oneri di finanza pubblica: si utilizzano risorse disponibili a legislazione vigente (art. 13, comma 8 d.l. 48/2023). Conti contabili confermati per rilevazione oneri (GAY30110 e GAY24110).
Indicazioni finali
La circolare sarà integrata con istruzioni per l'estensione delle disposizioni anche ai cittadini UE secondo i richiami del TUI; la Direzione fornisce aggiornamenti procedurali e modelli operativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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