Circolare numero 60 del 21-05-2026
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20 del 25 febbraio 2026, è stato approvato il “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, adottato ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 24 ottobre 2025, con il quale sono stati definiti i casi in cui l’Istituto può consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi e accessori di legge a esso dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino a un numero massimo di sessanta rate mensili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo Regolamento INPS per la concessione della dilazione dei debiti contributivi (in attuazione dell'art.23 della legge n.203/2024 e del D.I. 24.10.2025). Prevede condizioni, competenze decisionali, procedure telematiche di domanda, limiti temporali e importi (fino a 36 o 60 rate a seconda dell'esposizione), disciplina della "seconda dilazione", rapporti con procedure di crisi/insolvenza, obblighi del debitore, termini istruttori e cause di revoca. Si definiscono inoltre modalità di pagamento, limiti per l'uso della compensazione e instanze di rideterminazione per piani in corso.
Dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge: recepimento del Regolamento INPS (delib. CdA n.20/2026)
Punti principali
Quadro normativo e finalità
In attuazione dell'art.23 della legge n.203/2024 e del D.I. 24.10.2025, il Regolamento (delib. CdA INPS n.20/25.02.2026) mira a favorire la regolarizzazione contributiva consentendo piani fino a 36 o 60 rate e assicurando la contestualità della riscossione
Ambito di applicazione e decorrenza
Il Regolamento si applica alle domande presentate dalla pubblicazione della circolare e, in favore del contribuente, anche alle domande avviate dal 12.01.2025 ancora in corso; per queste ultime è prevista la facoltà di chiedere la rideterminazione del numero delle rate entro 30 giorni dalla pubblicazione
Limiti importi e numero di rate
Dilazione ammessa per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili; per importi superiori a 500.000 euro è previsto un massimo di 60 rate
Requisiti soggettivi e motivo della dilazione
Il contribuente deve dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o situazioni contingenti/straordinarie (es. crisi aziendali, integrazioni salariali, ritardi nei pagamenti da terzi) che ha determinato l'omissione o il ritardo dei versamenti
Debiti compresi nella dilazione
La dilazione può comprendere l'intera esposizione debitoria per contributi e sanzioni civili rilevata nelle Gestioni INPS (con esclusioni specifiche, es. datore di lavoro domestico e Fondo clero) accertata alla data della domanda, comprese ritenute operate
Potere decisionale e responsabilità territoriali
Direttori provinciali/di Filiale possono decidere su domande fino a 36 rate e importi fino a 500.000 euro e adottare annullamenti/revoche; Direttori regionali/Coordinamento metropolitano decidono su domande fino a 60 rate per importi >500.000 euro; regole specifiche per posizioni multi-struttura
Seconda dilazione
È consentita una seconda dilazione per debiti successivamente emersi o per contribuzione corrente, con gli stessi limiti di rate; condizione: nei 6 mesi precedenti non devono esserci stati provvedimenti di revoca; non sono ammesse contemporaneamente più di due dilazioni attive
Relazione con procedure di crisi e insolvenza
L'accesso a procedure di regolazione della crisi determina la decadenza dalle dilazioni in corso, con inclusione dei residui nella procedura; eccezioni per crediti maturati dopo omologazione o per debiti maturati durante esercizio autorizzato in specifiche procedure
Modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente, in un'unica istanza che comprenda l'intera esposizione dovuta a tutte le Gestioni INPS; la Struttura competente è quella che gestisce il credito di importo maggiore se vi sono più Strutture coinvolte
Istruttoria, termini e perfezionamento
L'istruttoria territoriale deve concludersi entro 20 giorni dalla domanda; è previsto un consolidamento iniziale di 10 giorni e il contribuente ha 10 giorni dalla emissione del piano per pagare la prima rata; il piano si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine comunicato
Obblighi, dichiarazioni e effetti per il debitore
Il debitore deve riconoscere il credito INPS, rinunciare ad eccezioni che ne ostacolino l'esigibilità, impegnarsi al pagamento della prima e successive rate e della contribuzione corrente; interessi di dilazione si applicano al tasso vigente alla data di domanda
Modalità di pagamento e divieto di compensazione
Non è ammessa la compensazione come modalità per garantire la solvibilità; le rate sono imputate per ordine ai periodi più remoti e i pagamenti tardivi comportano l'applicazione delle sanzioni civili
Requisiti di permanenza e revoca
La dilazione permane se vengono versate regolarmente le rate e la contribuzione corrente; la revoca scatta per il mancato/parziale pagamento di tre rate mensili successive alla prima (anche non consecutive) o se decorrono 30 giorni dall'ultima scadenza in caso di meno di tre rate omesse
Piano di rientro e ulteriori iniziative
È prevista la possibilità di un piano di rientro per la contribuzione corrente (disposizioni attuative con circolare separata); i provvedimenti sono definitivi e l'INPS si riserva iniziative a tutela del credito anche durante l'istruttoria o la dilazione
Monitoraggio e applicazione uniforme
La Direzione centrale Entrate è incaricata di monitorare e verificare l'applicazione uniforme del Regolamento da parte delle Strutture territoriali
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