Sentenza del 04/10/2016 n. 5085 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - IRPEG - Società a ristretta base azionaria - Società estinta (ante 31.12.2014) - Accertamento nei confronti della società - Mancanza - Presunzione di distribuzione utili - Applicabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale nei confronti dei soci è stata ritenuta illegittima, poiché basata su un accertamento societario nullo e inefficace. L'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento dei maggiori redditi dei soci sulla sola ristretta base azionaria quando manca un valido accertamento nei confronti della società.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci si fondavano sulla presunzione, applicabile alle società a ristretta base azionaria, che i maggiori utili non dichiarati dalla società fossero stati distribuiti ai soci. Tuttavia, l'accertamento societario presupposto era stato notificato a una società già estinta anteriormente al 31 dicembre 2014 e doveva quindi ritenersi nullo e privo di effetti. Venendo meno l'accertamento nei confronti della società, non poteva operare neppure la presunzione di distribuzione degli utili nei confronti dei soci.
Norme richiamate
Disciplina dell'estinzione delle società e degli effetti degli atti impositivi notificati alla società estinta
L'accertamento notificato a una società già estinta anteriormente al 31 dicembre 2014 è nullo e privo di effetti, non potendo produrre validamente conseguenze fiscali nei confronti della società o dei soci.
Presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base azionaria
La ristretta base azionaria può consentire di presumere la distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società, ma tale presunzione presuppone l'esistenza di un valido accertamento societario. Se quest'ultimo è nullo, anche l'accertamento fondato sulla presunta distribuzione degli utili viene meno.
Massime di principio
- L'accertamento nei confronti dei soci basato sulla distribuzione presunta di utili non può sopravvivere autonomamente se manca un valido accertamento fiscale nei confronti della società.
- La presunzione derivante dalla ristretta base azionaria non è assoluta: l'Amministrazione deve comunque dimostrare l'esistenza di maggiori utili societari accertati con un atto valido ed efficace.
- Quando l'atto impositivo è notificato a una società già estinta, occorre verificare preliminarmente la validità dell'accertamento societario prima di valutare le conseguenze fiscali sui soci.
- L'invalidità dell'accertamento presupposto può comportare l'illegittimità degli atti consequenziali emessi nei confronti dei soci.
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