Cassazione Civile, Ordinanza n. 08366/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
La curatela ha promosso giudizio chiedendo la restituzione di somme che assumeva distratte mediante l’indebito utilizzo di una carta di credito collegata al conto corrente intestato alla società fallita, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il convenuto ha eccepito l’incompetenza del Tribunale adito, sostenendo che la controversia rientrasse nella competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, perché concernente una pretesa di responsabilità verso un soggetto che era stato amministratore della compagine sociale. Il ricorso per regolamento di competenza ha censurato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza, deducendo la violazione delle norme sulla competenza delle sezioni specializzate e sostenendo che la domanda andasse qualificata, in base all’originaria allegazione, come azione ordinaria fondata sull’indebito utilizzo del mezzo di pagamento dopo la cessazione della carica, non come azione di responsabilità gestoria contro amministratore.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la domanda, così come formulata nell’atto introduttivo, fosse riferita all’utilizzo indebito della carta di credito da parte di un soggetto che non era più amministratore, e quindi a condotte successive alla cessazione della carica. Ne ha tratto la conseguenza che non si trattava di azione di responsabilità gestoria rientrante nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, ma di ordinaria azione di responsabilità civile, devoluta al Tribunale di Nocera Inferiore. La sentenza declinatoria è stata caducata e le parti sono state rimesse davanti a diverso giudice dello stesso Tribunale, con condanna del resistente alle spese.
Norme richiamate
art. 146 l.fall.
La domanda del curatore ai sensi di questa norma è stata qualificata come non autonoma, ma come modificazione della legittimazione attiva delle azioni di responsabilità previste dal codice civile.
art. 2393 c.c.
Richiamato quale base delle azioni di responsabilità contro gli amministratori, da cui deriva la disciplina della legittimazione del curatore fallimentare.
art. 2394 c.c.
Richiamato quale base delle azioni di responsabilità contro gli amministratori, cui la domanda del curatore può essere ricondotta solo se concerne la responsabilità gestoria.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003
Attribuisce alle Sezioni specializzate in materia di impresa la cognizione delle controversie concernenti azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci; non si applica quando la domanda è una ordinaria azione di responsabilità civile per fatti successivi alla cessazione della carica.
art. 1 d.lgs. n. 168 del 2003
Richiamato per delimitare il perimetro della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
art. 2043 c.c.
La Corte qualifica la pretesa come ordinaria azione di responsabilità civile, compatibile con la clausola generale dell’illecito aquiliano.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata per mancata considerazione dell’allegazione originaria dei fatti.
Massime di principio
- Ai fini della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, occorre avere riguardo alla causa petendi così come originariamente prospettata dall’attore; non rilevano, per spostare la competenza, le contestazioni del convenuto o ricostruzioni fattuali non emergenti dall’atto introduttivo.
- La competenza della sezione specializzata per le azioni di responsabilità contro amministratori presuppone che la condotta contestata sia realmente riconducibile all’esercizio della carica gestoria; se i fatti dedotti sono successivi alla cessazione dell’incarico, la controversia resta nell’alveo dell’ordinaria responsabilità civile.
- La domanda del curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. non introduce un’autonoma azione, ma comporta una particolare legittimazione a esercitare le azioni di responsabilità già previste dall’ordinamento; resta quindi decisiva la natura sostanziale della pretesa azionata.
- Nel regolamento di competenza, il giudice non deve svolgere un’istruttoria completa sulle allegazioni contrarie quando il criterio di attribuzione dipende dalla domanda come formulata nell’atto introduttivo.
- La competenza tra sezione ordinaria e sezione specializzata dello stesso ufficio giudiziario non integra, di regola, un problema di competenza in senso proprio; essa rileva invece come competenza quando la sezione specializzata appartenga a un ufficio giudiziario diverso.
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