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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18175/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente di controllo)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa per violazione delle norme europee sulla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi: durante un controllo su un trasporto di peperoni rossi tra piattaforma logistica e punti vendita della stessa società, il documento di trasporto riportava un paese di origine diverso da quello indicato sugli imballaggi. I destinatari dell’ordinanza avevano proposto opposizione sostenendo, da un lato, che la contestazione non fosse stata ritualmente rivolta anche alla società quale coobbligata solidale e, dall’altro, che mancasse l’illecito, perché per il trasporto interno tra struttura di distribuzione e punti vendita non vi sarebbe obbligo di emettere il documento di accompagnamento e, comunque, l’errore documentale non avrebbe inciso sull’efficienza del controllo, essendo corrette le informazioni risultanti dagli imballaggi. In cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione degli artt. 6 e 14 l. n. 689/1981 sulla ritualità della contestazione e violazione dell’art. 5, par. 4, del regolamento di esecuzione UE n. 543/2011, come interpretato dalla CGUE, oltre a violazione del principio di legalità e dell’art. 2700 c.c.; i ricorrenti hanno anche insistito sulla necessità di verificare l’offensività in concreto e sulla rilevanza della certificazione dell’ispettore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’ordinanza-ingiunzione e il verbale consentivano comunque di individuare correttamente il trasgressore e la società coobbligata in solido, e perché non risultava allegata una concreta lesione del diritto di difesa. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, secondo la normativa europea interpretata dalla CGUE, il documento di accompagnamento non è sempre obbligatorio, ma se viene emesso deve contenere indicazioni corrette e complete sul paese di origine dei prodotti; l’errore nel documento è idoneo a ostacolare il controllo, anche nei trasporti interni tra soggetti del medesimo operatore economico. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione di merito secondo cui non era stata provata l’irrilevanza dell’errore documentale sull’efficienza del controllo e ha ribadito che la questione riguarda l’esistenza della violazione, non una valutazione discrezionale di offensività in concreto. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati anche alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 689/1981

    la società è coobbligata in solido al pagamento della sanzione insieme all’autore della violazione; la contestazione può valere anche nei suoi confronti quando il rapporto tra trasgressore e ente è chiaramente ricostruibile dal provvedimento e dagli atti.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    impone la notificazione del verbale di accertamento distintamente al trasgressore e al soggetto obbligato in solido; la mancata specificazione formale della qualità di coobbligata nel verbale non è decisiva se l’atto raggiunge comunque lo scopo di portare a conoscenza la contestazione.

  • art. 5, par. 4, Reg. UE n. 543/2011

    i documenti di accompagnamento dei prodotti ortofrutticoli freschi, se emessi, devono recare nome e paese di origine dei prodotti; la correttezza delle indicazioni è necessaria per la conformità e per consentire un controllo efficace.

  • art. 8 Reg. UE n. 543/2011

    i controlli di conformità operano in tutte le fasi di commercializzazione; il documento di accompagnamento deve essere idoneo a consentire un’impressione generale corretta della partita controllata.

  • artt. 113 e 113-bis Reg. (CE) n. 1234/2007

    costituiscono il quadro normativo europeo presupposto che, letto con il regolamento di esecuzione, impone documenti informativi coerenti con le indicazioni sui prodotti.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    la colpa dell’autore della violazione si presume; eventuali profili relativi all’errore documentale incidono eventualmente sull’elemento soggettivo, con onere del responsabile di fornire prova contraria.

  • art. 1 l. n. 689/1981

    richiamato dai ricorrenti sul principio di legalità, ma la Corte esclude che vi sia stata applicazione analogica o violazione della legalità nella configurazione dell’illecito.

  • art. 2700 c.c.

    dedotto dai ricorrenti in relazione alla pubblica fede della certificazione dell’ispettore, ma non ritenuto idoneo a scalfire la valutazione di merito sulla sussistenza dell’illecito.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la mancata specifica notifica all’ente rappresentato può essere sanata quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza legale utile alla difesa.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte valorizza come dato acquisito la mancata contestazione in primo grado di alcuni fatti rilevanti sull’incompletezza documentale.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione del giudice di merito, se effettiva e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione oltre il minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la ritualità della contestazione va valutata in concreto in base allo scopo dell’atto: se il destinatario e il soggetto obbligato in solido risultano comunque identificabili e posti in grado di difendersi, la mera mancanza di una formula espressa può non determinare invalidità.
  • La notificazione o contestazione al trasgressore che rivesta anche la qualità di legale rappresentante dell’ente può, in presenza di un chiaro collegamento tra persona fisica ed ente, ritenersi idonea a coinvolgere anche la società coobbligata, salvo che sia dedotta e provata una concreta lesione del diritto di difesa.
  • In materia di controlli sui prodotti ortofrutticoli freschi, il documento di accompagnamento non deve necessariamente essere emesso in ogni caso; tuttavia, se viene emesso, deve riportare correttamente il nome e il paese di origine dei prodotti in tutte le fasi di commercializzazione, anche nei trasporti tra soggetti del medesimo operatore economico.
  • L’erroneità o incompletezza del documento di accompagnamento è idonea a integrare la violazione quando incide sull’impressione generale della partita e ostacola l’efficienza del controllo, non essendo sufficiente che le corrette indicazioni risultino da altri supporti informativi se non immediatamente e agevolmente verificabili in loco.
  • Nell’illecito amministrativo contestato, l’offensività non è un parametro discrezionale da valutare separatamente quando la legge predispone la condotta vietata in funzione della tutela del controllo: la verifica giudiziale riguarda piuttosto se, nel caso concreto, la condotta abbia effettivamente ostacolato il controllo conformativo.
  • In cassazione, la motivazione del giudice di merito non è censurabile se presenta una trama logica effettiva e non contraddittoria, anche quando il ricorrente prospetti una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • La colpa nell’illecito amministrativo si presume; chi deduce che l’errore documentale non sia a lui imputabile o non abbia avuto rilievo deve fornire elementi idonei a superare tale presunzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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