Sentenza del 04/03/2015 n. 4341 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2001, notificato il 15 dicembre 2006. L'ente religioso contestava, tra l'altro, la decadenza del Comune dal potere di accertamento e sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in ragione della propria natura ecclesiastica e della destinazione degli immobili ad attività religiose, di culto, cura delle anime e formazione dei membri. In Cassazione deduceva inoltre vizi processuali e l'omessa valutazione dell'atto di donazione e dell'attestazione della Diocesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le eccezioni processuali e ha confermato che, per l'ICI 2001, l'esenzione era applicabile soltanto se l'immobile fosse destinato in via esclusiva ad attività di religione o di culto indicate dalla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a). Le modifiche normative successive, che hanno ampliato l'esenzione anche in presenza di attività non esclusivamente commerciali, sono state qualificate come innovative e non interpretative, quindi non applicabili retroattivamente. L'atto di donazione dimostrava soltanto la provenienza del bene e l'attestazione della Diocesi indicava una prevalenza, ma non l'esclusività, delle attività non commerciali; tali elementi non provavano quindi il requisito oggettivo dell'esenzione per l'anno 2001. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione e culto
Per l'anno d'imposta 2001 la norma richiedeva che l'immobile fosse destinato in via esclusiva ad una delle attività agevolate. La mera natura ecclesiastica dell'ente proprietario non era sufficiente.
L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)
attività di religione o di culto
La disposizione individua le attività propriamente religiose o di culto rilevanti ai fini dell'esenzione; le attività commerciali o miste non soddisfano il requisito dell'esclusività.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, e successive modifiche
a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse; successivamente: che non abbiano esclusivamente natura commerciale
Le modifiche hanno ampliato l'ambito dell'esenzione, ma sono state considerate innovative e non interpretative. Pertanto non potevano essere applicate all'ICI dovuta per il 2001.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis
L'esclusione degli enti ecclesiastici dalla perdita della qualifica di ente non commerciale incide sulla natura soggettiva dell'ente, ma non elimina la necessità di verificare il requisito oggettivo relativo all'attività concretamente svolta nell'immobile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
L'omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale non determina automaticamente l'inammissibilità quando la notificazione sia effettuata dal difensore, cui si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina processuale.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali sugli immobili degli enti ecclesiastici occorre distinguere il requisito soggettivo, cioè la natura dell'ente, dal requisito oggettivo, cioè l'attività concretamente svolta nell'immobile.
- Per i periodi d'imposta anteriori alle modifiche legislative del 2005-2006, l'esenzione ICI richiedeva la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate; la semplice prevalenza di attività non commerciali non era sufficiente.
- La destinazione formalmente dichiarata nell'atto di acquisto o di donazione non dimostra, da sola, l'utilizzo effettivo del bene durante l'anno d'imposta: servono prove concrete e riferite al periodo contestato.
- Le attestazioni generiche dell'autorità ecclesiastica, soprattutto se riconoscono anche la presenza di attività commerciali, non sono sufficienti a provare l'esclusività richiesta dalla disciplina applicabile.
- Le norme successive che ampliano un'esenzione non si applicano automaticamente ai periodi precedenti, salvo che il legislatore o la giurisprudenza le qualifichino espressamente come norme interpretative.
- In caso di immobili utilizzati per attività miste, occorre verificare la disciplina vigente nell'anno d'imposta e documentare separatamente l'uso effettivo delle diverse parti o funzioni dell'immobile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 221 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 774 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →