Sentenza del 12/02/2015 n. 528 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU/TIA.Omessa comunicazione circostanze indicate nel comma 2 dell' art.62 d.lgs.n.507/1992 legittimanti l'esclusione. Avvisoaccertamento ex art. 62. comma 1 d.lgs. n.507/1992.Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1992, in presenza di omessa dichiarazione e omessa comunicazione delle circostanze che avrebbero potuto legittimare l'esclusione dal tributo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Il contribuente non aveva portato tali circostanze a conoscenza dell'ente impositore, che aveva quindi applicato ordinariamente la TARSU/TIA.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. In caso di omessa dichiarazione e omessa comunicazione delle condizioni di esclusione, l'ente può applicare il tributo secondo la disciplina ordinaria prevista dall'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1992 e notificare il relativo avviso di accertamento. Le circostanze di esclusione non producono automaticamente effetti se non vengono tempestivamente dichiarate o comunicate secondo le modalità previste.
Norme richiamate
Art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1992
La tassa è applicata ordinariamente in relazione alla superficie dei locali e delle aree produttive di rifiuti, salvo il ricorrere e la corretta comunicazione di specifiche cause di esclusione o riduzione.
Art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1992
Prevede circostanze che possono escludere l'assoggettamento al tributo, ma la loro operatività richiede che siano conosciute e dimostrate, anche mediante la dichiarazione o comunicazione del contribuente.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, chi invoca un'esenzione o un'esclusione deve normalmente dichiarare e documentare tempestivamente i relativi presupposti all'ente impositore.
- L'omessa dichiarazione delle condizioni di esclusione consente all'amministrazione di applicare il tributo secondo la disciplina ordinaria, anche se la situazione sostanziale avrebbe potuto giustificare un diverso trattamento.
- L'avviso di accertamento può essere legittimo quando l'ente, non essendo stato informato delle circostanze rilevanti, determina il tributo sulla base dei dati disponibili.
- In un caso analogo, il contribuente dovrebbe verificare gli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento comunale e conservare prove della comunicazione e delle condizioni che giustificano l'esclusione o la riduzione.
- La mera esistenza di una causa sostanziale di esclusione non è necessariamente sufficiente a eliminare la pretesa tributaria se il contribuente non ha rispettato gli obblighi formali di dichiarazione o comunicazione.
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