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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30556/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello e, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l'atto di irrogazione della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 emesso a seguito di avviso di pagamento per recupero di accisa sull'energia elettrica, indennità di mora e interessi, relativi all'omesso versamento delle rate di acconto dell'imposta per i mesi di aprile-luglio 2019 da parte della società fornitrice, qualificata come soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi dell'art. 53, comma 1, TUA. Con l'unico motivo l'Agenzia ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471/1997 e 3, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non cumulabili, nell'ipotesi di omesso versamento dell'accisa da parte della fornitrice, l'indennità di mora e gli interessi previsti dal TUA con la sanzione amministrativa pecuniaria. La società controricorrente ha resistito deducendo di avere presentato, nelle more, domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della legge n. 197/2022, depositando copia della domanda con importo indicato pari a zero.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha rilevato la sopravvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia pendente ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022, con deposito della relativa istanza nel termine previsto. Richiamati i commi 197, 198, 200 e 201 della medesima legge, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    Norma sanzionatoria richiamata dall'Agenzia come base dell'irrogazione della sanzione pecuniaria per omesso versamento.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504/1995

    Disposizione richiamata in relazione al recupero dell'accisa sull'energia elettrica e all'applicazione di indennità di mora e interessi.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    Individua il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022

    Base normativa della definizione agevolata della controversia pendente invocata dalla parte resistente.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022

    Prevede il deposito della domanda di definizione e del versamento dovuto entro il termine indicato e la conseguente estinzione del processo.

  • art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197/2022

    Disciplina il diniego della definizione agevolata, la sua impugnabilità e gli effetti sul provvedimento di estinzione.

Massime di principio

  • Quando la parte resistente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia pendente e la documentazione richiesta dalla legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito del ricorso per cassazione.
  • Nella definizione agevolata delle liti tributarie disciplinata dalla L. n. 197/2022, il deposito della domanda e del versamento degli importi dovuti entro il termine previsto integra il presupposto per l'estinzione del processo ai sensi dei commi 197 e 198.
  • L'eventuale successivo diniego della definizione agevolata segue un regime autonomo di impugnazione e non impedisce, di per sé, la declaratoria di estinzione quando la domanda sia stata ritualmente presentata nei termini.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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