Sentenza del 11/06/2018 n. 3919 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atti impugnabili - Comunicazione dell'Agenzia delle Dogane che intima il pagamento di imposte - È atto impositivo - Impugnabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione è stata qualificata come atto impositivo, poiché contiene una formale pretesa tributaria e produce effetti pregiudizievoli per il contribuente, prospettando conseguenze sanzionatorie e l'applicazione di interessi in caso di mancato pagamento. Di conseguenza, l'atto è impugnabile dinanzi al giudice tributario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la comunicazione con cui l'Agenzia delle Dogane gli intimava il pagamento di imposte entro quindici giorni dal ricevimento, prospettando, in caso di mancato pagamento, l'applicazione di interessi e sanzioni. La questione riguardava la natura dell'atto e, in particolare, la sua impugnabilità davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
La disposizione individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. L'interpretazione sostanziale adottata considera impugnabile anche un atto non necessariamente denominato avviso di accertamento, quando manifesti in modo concreto e attuale una pretesa tributaria e imponga al contribuente il pagamento di imposte, con prospettazione di interessi e sanzioni.
Massime di principio
- La qualificazione di un atto tributario dipende dal suo contenuto e dagli effetti prodotti, non soltanto dal nome o dalla forma utilizzata dall'amministrazione.
- Una comunicazione che intima il pagamento di imposte entro un termine e prospetta interessi o sanzioni può costituire un atto impositivo autonomamente impugnabile.
- Quando un atto dell'amministrazione rende attuale e concreta la pretesa fiscale, il contribuente può valutarne l'impugnazione davanti al giudice tributario, anche se l'atto è presentato come semplice comunicazione o sollecito.
- La tutela giurisdizionale può essere riconosciuta anche per atti atipici, se questi incidono immediatamente sulla posizione patrimoniale del contribuente.
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