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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31648/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, rilevando che non superava la soglia minima di ammissibilità perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e privo di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado. Dalla motivazione emerge che l'imputato aveva contestato l'applicabilità dell'art. 49, comma 2, c.p., sostenendo in sostanza l'inesistenza o l'inidoneità del fatto-reato; tuttavia, nel giudizio di legittimità egli si è limitato a riproporre la medesima questione già dedotta in appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto attendibile la ricostruzione degli agenti operanti e aveva valorizzato anche l'ammissione dell'imputato di avere chiesto denaro agli operanti e di avere tenuto in mano un coltello.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2 c.p.

    La questione difensiva verteva sull'applicabilità della norma sull'inesistenza del reato per inidoneità assoluta dell'azione/mezzo; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto aspecifico e non confrontato con la motivazione di merito.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità discende dalla mancanza di specificità del ricorso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già dedotte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura è aspecifica se non contesta le argomentazioni decisive poste a base della decisione di merito e non evidenzia fratture logiche o manifeste illogicità della motivazione.
  • La mera allegazione dell'applicabilità dell'art. 49, comma 2, c.p. non è sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso se la sentenza di merito ha sorretto la decisione con una motivazione coerente e basata sulle emergenze processuali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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