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Sentenza

Sentenza del 31/03/2017 n. 8430 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso di un'eccedenza IVA relativa all'anno 2005, pari a 1.800.000 euro, sostenendo che gli immobili acquistati fossero strumentali all'attività d'impresa e destinati, in particolare, alla locazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece ritenuto non provata la natura strumentale degli immobili, rilevando che essi costituivano l'oggetto dell'attività immobiliare della società e che uno di essi era stato venduto poco dopo l'acquisto. In Cassazione la contribuente ha contestato, tra l'altro, l'ampliamento del tema di giudizio, la valutazione della strumentalità degli immobili e il rilievo attribuito a una risoluzione e a una circolare dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso, poiché ciascuno censurava la sentenza per una pluralità di ragioni, talvolta incompatibili tra loro, rimettendo alla Corte la scelta del vizio da esaminare. Tale modalità di formulazione viola l'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che impone di indicare in modo specifico i motivi del ricorso. È stato inoltre disposto il versamento da parte della contribuente di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c)

    La disposizione riguarda il rimborso dell'eccedenza IVA e presuppone la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, tra cui la corretta qualificazione e destinazione dei beni rilevanti ai fini dell'imposta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57

    Le norme disciplinano rispettivamente i requisiti dell'appello tributario e il divieto di introdurre in appello domande o eccezioni nuove, questione richiamata dalla contribuente per sostenere che la CTR avesse deciso su un tema diverso da quello originariamente controverso.

  • Art. 342 c.p.c.

    La norma richiede che i motivi di impugnazione siano specifici e chiaramente individuati.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Individua i principali motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Impone al ricorrente di indicare specificamente i motivi per cui chiede la cassazione della sentenza. La Corte ha ritenuto inammissibile un ricorso che prospettava plurime censure, anche incompatibili, senza individuare con precisione il vizio denunciato per ciascun motivo.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 11

    È stato richiamato dalla contribuente in relazione alla rilevanza degli atti di prassi e degli strumenti di interpello dell'Amministrazione finanziaria.

  • Legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 37

    È stato richiamato dalla contribuente insieme alle norme IVA per sostenere la propria interpretazione del diritto al rimborso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve individuare con precisione un solo vizio o una censura coerente; la formulazione cumulativa di ragioni diverse o incompatibili può determinare l'inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non è chiamata a scegliere quale tra più possibili vizi prospettati dal ricorrente sia quello corretto: l'onere di qualificare e argomentare puntualmente la censura ricade sulla parte.
  • Per ottenere un rimborso IVA relativo a immobili, il contribuente deve dimostrare documentalmente la destinazione dei beni e la loro effettiva inerenza o strumentalità rispetto all'attività esercitata; la successiva o immediata vendita può essere valorizzata come elemento contrario alla destinazione strumentale.
  • Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria sono atti di prassi e, in linea generale, non hanno efficacia normativa vincolante per il giudice; tuttavia possono essere considerate come elementi interpretativi o valutativi se pertinenti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la conferma pratica della decisione impugnata e può determinare il raddoppio del contributo unificato, anche quando non vi sia una condanna alle spese per mancata costituzione della controparte.

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