Sentenza del 12/02/2021 n. 855 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Prescrizione rimborso - Dichiarazione annuale - Presupposto esigibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva indicato in dichiarazione annuale un credito IVA (o credito d'imposta) e si discuteva se la presentazione del quadro della dichiarazione costituisca già domanda di rimborso ovvero se fosse necessaria la presentazione del modello di rimborso. Inoltre si doveva chiarire se il diritto al rimborso sia soggetto al termine decadenziale biennale previsto dall'art. 21, co. 2 d.lgs. 546/92 (termini per impugnare gli atti dell'Amministrazione) o al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., e se fosse rilevante che il contribuente si fosse rivalso sul cessionario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la domanda di rimborso sia già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito; la presentazione del modello di rimborso è solo presupposto per l'esigibilità e per l'avvio dell'esecuzione del rimborso. Perciò il diritto al rimborso non è assoggettato al termine biennale di decadenza dell'art. 21, co. 2 d.lgs. 546/92, ma al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. È irrilevante che il contribuente si sia rivalso sul cessionario. I termini decadenziali per l'accertamento in rettifica si riferiscono alle attività dirette ad accertare un credito dell'Amministrazione, non impediscono all'Amministrazione di contestare la sussistenza del credito chiesto in dichiarazione anche oltre il decorso dei termini decadenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 21
Il termine decadenziale biennale previsto riguarda le attività di accertamento dell'Amministrazione relative ai suoi crediti e non può essere applicato per trasformare in termine di decadenza il diritto del contribuente al rimborso già manifestato in dichiarazione.
art. 2946 c.c.
Il diritto al rimborso risultante dalla dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla decadenza biennale amministrativa.
d.P.R. 633/72, art. 30
Le norme sul rimborso IVA e sulle modalità di richiesta non escludono che la dichiarazione annuale, mediante la compilazione del relativo quadro, costituisca manifestazione della volontà di ottenere il rimborso; il modello di rimborso è strumentale all'esigibilità.
Cass. 5069/2016
Giurisprudenza di conferma: la Corte ha già affermato principi conformi sulla rilevanza della dichiarazione e sulla applicabilità della prescrizione decennale al diritto al rimborso.
Massime di principio
- La compilazione del quadro relativo al credito nella dichiarazione annuale costituisce, di per sé, domanda di rimborso o di restituzione del credito d'imposta.
- La presentazione del modello di rimborso è necessaria solo per rendere esigibile il credito e per avviare l'esecuzione, non per far nascere il diritto al rimborso.
- Il diritto del contribuente al rimborso dichiarato è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) e non al termine decadenziale biennale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/92.
- I termini decadenziali previsti per l'accertamento dell'Amministrazione riguardano l'attività diretta ad accertare e rendere definitivo un credito dell'Amministrazione, ma non impediscono all'Amministrazione di contestare la sussistenza del credito richiesto dal contribuente in dichiarazione anche oltre tali termini.
- È irrilevante, ai fini della prescrizione, se il contribuente si sia rivalso sul cessionario; ciò non incide sulla natura della domanda manifestata in dichiarazione.
- Prassi operativa consigliata: conservare tutta la documentazione del credito e della dichiarazione; se si vuole l'esigibilità immediata, presentare il modello di rimborso; in caso di contestazione dell'Amministrazione, valutare i termini e le ragioni per impugnare gli atti amministrativi o per far valere la prescrizione decennale.
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