Sentenza n. 3299/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento prot. n. INPS. 5100.27/02/2024.0150325, comunicato a mezzo PEC del 27/02/2024, con il quale si nega il riconoscimento della valorizzazione dei sei scatti stipendiali ai fini del TFS; e per il riconoscimento del diritto all’inclusione del c.d. “sei scatti stipendiali” ai fini della liquidazione del TFS con il conseguente obbligo di rideterminazione del TFS e condanna al relativo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e con oltre 35 anni di servizio, aveva diffidato l’INPS a rideterminare il trattamento di fine servizio mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS aveva negato il beneficio. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS e la condanna al pagamento delle somme dovute. L’INPS ha eccepito la decadenza dal beneficio per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno e ha sostenuto l’infondatezza della pretesa, prospettando anche un possibile contrasto dell’interpretazione favorevole con gli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio, ritenendo che l’unico legittimato passivo sia l’INPS, quale ente obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita. Nel merito ha accolto il ricorso, aderendo alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta agli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Ha escluso che il mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, comporti decadenza dal beneficio. Ha inoltre ritenuto infondate le questioni di costituzionalità prospettate dall’INPS: l’applicazione del beneficio trova fondamento in una specifica disciplina normativa e non viola l’art. 81 Cost.; il trattamento non determina una manifesta irragionevole disparità ai sensi dell’art. 3 Cost., essendo subordinato ai requisiti anagrafico e contributivo e volto a omogeneizzare il trattamento di categorie appartenenti al comparto sicurezza. Il giudice ha quindi accertato l’obbligo dell’INPS di rideterminare il TFS includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e di corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. L’INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
Il beneficio si applica anche al personale che chieda il collocamento a riposo dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio; il termine del 30 giugno per presentare la domanda non ha natura decadenziale.
art. 6 d.l. n. 387/1979
È richiamato, unitamente all’art. 1191 del Codice dell’ordinamento militare, quale parte del complesso normativo volto a omogeneizzare il trattamento di fine servizio delle categorie appartenenti al comparto sicurezza.
art. 1191 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare)
È richiamato quale disposizione concorrente nel fondamento dell’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio nel comparto sicurezza.
art. 3 Cost.
Non risulta violato, poiché il riconoscimento del beneficio è subordinato ai requisiti anagrafico e contributivo e non determina una manifesta e irragionevole disparità di trattamento.
art. 81 Cost.
Non è violato, poiché la disciplina del beneficio economico trova fondamento in specifiche disposizioni normative; la norma costituzionale detta principi al legislatore in materia di bilancio e non impedisce una normativa limitata recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale e il suo mancato rispetto non comporta la perdita del beneficio dei sei scatti stipendiali.
- Nel giudizio relativo alla liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’unico legittimato passivo è l’ente previdenziale obbligato alla corresponsione della prestazione; non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro.
- L’applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali, fondata su specifiche disposizioni normative e subordinata a requisiti anagrafici e contributivi, non viola gli artt. 3 e 81 Cost.
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