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Sentenza

Sentenza del 20/07/2015 n. 4286 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Vizi propri degli atti della fase della riscossione - Equitalia S.p.A. - Parte sostanziale e processuale - Art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Obbligo di preavviso di iscrizione ipotecaria - Introduzione con la legge n. 106/2011.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato atti e modalità della fase della riscossione, lamentando in particolare il mancato preavviso di iscrizione ipotecaria. La controversia ha inoltre riguardato l'individuazione del soggetto dotato di legittimazione passiva: secondo la sentenza, quando i vizi sono imputabili esclusivamente all'attività di riscossione, la legittimazione spetta a Equitalia e non all'Ufficio impositore.

La decisione

Il ricorso non ha avuto esito favorevole per il contribuente. La sentenza ha affermato che, dal 1° ottobre 2006, le funzioni della riscossione nazionale erano attribuite a Equitalia S.p.A., soggetto distinto dall'Agenzia delle Entrate e competente a stare in giudizio per i vizi propri degli atti della riscossione. Ha inoltre stabilito che l'obbligo di preavviso di iscrizione ipotecaria è stato introdotto soltanto dalla legge n. 106/2011, mediante l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973. Pertanto, per iscrizioni anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina, la mancanza del preavviso non determina l'illegittimità dell'iscrizione.

Norme richiamate

  • Art. 3 della legge n. 248/2005

    Ha attribuito a Equitalia S.p.A. le funzioni relative alla riscossione nazionale, dopo il superamento del precedente sistema di affidamento in concessione.

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992

    Individua il soggetto legittimato a essere parte nel processo tributario. Per i vizi propri degli atti della riscossione, la parte sostanziale e processuale è il concessionario o agente della riscossione, non l'ente impositore.

  • Legge n. 106/2011

    Ha introdotto l'obbligo di preavviso di iscrizione ipotecaria attraverso l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973

    Prevede il preavviso al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria; secondo la sentenza, tale obbligo opera per le iscrizioni successive all'entrata in vigore della disposizione e non può essere applicato retroattivamente.

Massime di principio

  • Quando si contestano esclusivamente vizi propri di una cartella, di un atto esecutivo o di un'iscrizione ipotecaria, il ricorso deve essere rivolto contro l'agente della riscossione che ha formato o notificato l'atto, non contro l'ente impositore.
  • Occorre distinguere tra vizi della pretesa tributaria, imputabili all'ente impositore, e vizi delle modalità di riscossione, imputabili all'agente della riscossione.
  • Gli obblighi procedimentali introdotti da una legge successiva, come il preavviso di iscrizione ipotecaria, non si applicano automaticamente agli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
  • Per valutare la legittimità di un atto di riscossione è necessario verificare sia la data dell'atto sia la normativa vigente in quel momento.
  • L'assenza di preavviso può costituire motivo di illegittimità solo se l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita quando l'obbligo di preavviso era già vigente.

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