Cassazione Penale, Ordinanza n. 28388/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15/10/2025 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, con specifico riguardo anche alla qualifica soggettiva dell'imputato. La Corte di cassazione rileva però che la censura ripropone in modo sostanzialmente identico doglianze già formulate in appello e già esaminate dalla corte territoriale con motivazione puntuale e priva di manifesta illogicità.
Norme richiamate
art. 388, comma 5, c.p.
La norma è richiamata quale base del delitto contestato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che le doglianze sul fatto e sulla qualifica soggettiva erano già state puntualmente disattese in appello.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il motivo che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già puntualmente esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è puntuale e immune da manifesta illogicità, la censura di vizio motivazionale non può risolversi in una mera riproposizione del dissenso difensivo sulla ricostruzione dei fatti o sulla qualificazione soggettiva dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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