Sentenza del 14/10/2015 n. 20670 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la rideterminazione del valore delle quote della E. s.r.l. cadute in successione. Secondo Z.R., l'Ufficio avrebbe determinato il valore delle quote considerando soltanto le poste attive dello stato patrimoniale, senza sottrarre le passività, in violazione del D.P.R. n. 637 del 1972, artt. 22 e 26, e dell'art. 2423 c.c. Ha inoltre denunciato l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza della CTR sul criterio logico-giuridico utilizzato dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente affermato che l'Ufficio aveva considerato la situazione patrimoniale complessiva della società e non soltanto l'attivo. La contribuente, inoltre, non aveva indicato specificamente nell'avviso di accertamento o negli atti processuali i passaggi dai quali risultasse l'omessa considerazione delle passività, né aveva dimostrato un diverso valore delle quote intervenendo sulle singole poste dello stato patrimoniale. La rettifica del valore del terreno da L. 39.501.000 a L. 294.280.000 era quindi stata legittimamente riflessa nel valore delle quote sociali, determinato complessivamente in L. 168.500.000. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 637 del 1972, artt. 22 e 26
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla determinazione del valore dei beni e delle partecipazioni societarie caduti in successione. La valutazione deve riflettere il valore patrimoniale effettivo della società, considerando la situazione patrimoniale complessiva.
Art. 2423 c.c.
La norma è stata invocata per sostenere la necessità di considerare, nella determinazione del valore delle quote sociali, sia le attività sia le passività risultanti dal bilancio. La Corte ha escluso la violazione perché non è stato dimostrato che l'Ufficio avesse considerato il solo attivo.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura relativa all'omessa o insufficiente motivazione è stata ritenuta infondata e generica, poiché la sentenza impugnata esponeva adeguatamente il criterio seguito e la ricorrente non aveva indicato specificamente i passaggi dell'accertamento o degli atti processuali asseritamente trascurati.
Massime di principio
- Nella valutazione fiscale di quote societarie ereditate, il valore deve essere determinato sulla base della situazione patrimoniale complessiva della società, considerando sia le attività sia le passività, non il solo attivo.
- Se il contribuente sostiene che l'Amministrazione abbia ignorato le passività, deve indicare con precisione le poste passive rilevanti, il loro importo e i passaggi dell'avviso di accertamento dai quali risulti l'errore.
- La contestazione generica del metodo di valutazione o il semplice richiamo alle perdite di esercizio non è sufficiente a superare una rettifica fondata sull'incremento del patrimonio netto derivante dalla rivalutazione di un bene sociale.
- In sede di cassazione non è sufficiente prospettare una diversa ricostruzione dei fatti: occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un'omissione motivazionale rilevante, indicando puntualmente gli atti e i passaggi contestati.
- La mancata contestazione del maggior valore attribuito a un bene della società può rendere conseguenziale e difficilmente censurabile la rettifica del valore delle quote sociali, se il contribuente non dimostra concretamente un diverso valore patrimoniale netto.
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