Ordinanza n. 6585/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari del Decreto Dirigenziale n. 128/7-2 CC datato 19 novembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri in data 21 novembre 2025, con cui il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria finale di merito distinta per discipline/specialità del concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 17 allievi Carabinieri in ferma quadriennale in qualità di atleti, nella parte in cui dichiara la sig.na Iris Menchini vincitrice per la disciplina “Nuoto in acque libere – 10 km” e colloca la ricorrente Viola Giraudo in posizione di idonea non vincitrice (doc. 1); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi: - tutti i verbali e i relativi allegati della Commissione giudicatrice tra cui il Verbale n. 5 dell’11 novembre 2025, con cui è stata formata la graduatoria finale di merito (doc. 2); il Verbale n. 3 del 7 novembre 2025 (doc. 3) con cui si è provveduto, tra l’altro, ad approntare le schede di valutazione dei titoli della ricorrente Viola Giraudo (scheda n. 27, doc. 4) e della controinteressata Iris Menchini (scheda n. 25, doc. 5) che pure si impugnano nella parte in cui recano punteggi errati; il Verbale n. 1 del 30 ottobre 2025 della Commissione esaminatrice (doc. 6); - il bando di concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 17 (diciassette) allievi Carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 128/1-10 CC, nella parte in cui dovesse essere interpretabile nel senso di consentire l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello della controinteressata (doc. 7); NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio attribuitole e, per l’effetto, alla sua collocazione al primo posto della graduatoria di merito per la disciplina “Nuoto in acque libere – 10 km” con conseguente sua declaratoria quale vincitrice del concorso; CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 116, CO. 2, C.P.A. per la declaratoria del diritto della ricorrente all’ostensione e al deposito di tutta la documentazione concorsuale riguardante l’attività compiuta dalla Commissione di concorso, ed in particolare dei verbali non consegnati al ricorrente in occasione dell’accesso agli atti, del curriculum prodotto unitamente alla domanda di partecipazione dalla controinteressata Menchini, nonché pure dei curricula prodotti dagli altri candidati che hanno concorso per la disciplina “Nuoto in acque libere – 10 km”, unitamente alle relative schede di valutazione; il tutto con riserva sin da ora di motivi aggiunti al ricorso ad esito dell’acquisizione agli atti del giudizio della documentazione amministrativa oggi non conosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri atleti, nella parte relativa alla disciplina "Nuoto in acque libere – 10 km", nonché gli atti della Commissione e i punteggi attribuiti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, nella parte in cui la controinteressata è stata dichiarata vincitrice e la ricorrente è stata collocata come idonea non vincitrice. Ha contestato i punteggi attribuiti nelle schede di valutazione dei titoli proprie e della controinteressata, deducendo il diritto alla rettifica del punteggio e alla collocazione al primo posto. Ha inoltre proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l'ostensione e il deposito della documentazione concorsuale non acquisita, inclusi verbali, curricula e schede di valutazione, con riserva di motivi aggiunti. Il giudice ha rilevato che la controinteressata, destinataria della notificazione, è stata immessa in servizio nella Forza Armata e che l'ultima notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza consegna a mani proprie e senza il rispetto delle formalità speciali previste per i militari in servizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro la graduatoria, i punteggi, gli atti della Commissione o l'istanza di accesso. Ha rilevato la necessità di applicare, per la notificazione alla controinteressata militare in servizio, gli artt. 146 c.p.c. e 49 disp. att. c.p.c., che prevedono specifiche formalità e il coinvolgimento del pubblico ministero e del comando militare competente. Poiché la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. non aveva consentito la consegna a mani proprie né il rispetto di tali formalità, ha rimesso la ricorrente in termini per rinnovare la notificazione. Ha assegnato termine perentorio fino al 15 maggio 2026 per eseguire l'incombente e depositare la relativa documentazione, fissando la successiva camera di consiglio al 20 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 146 c.p.c.
se il destinatario della notificazione è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero
La notificazione a un militare in attività di servizio, quando non avvenga a mani proprie, deve seguire le formalità speciali previste dalla disposizione.
art. 49 disp. att. c.p.c.
Impone specifici adempimenti all'ufficiale giudiziario e la trasmissione dell'atto, tramite il pubblico ministero, al comando militare competente per la consegna urgente al destinatario.
art. 140 c.p.c.
La notificazione eseguita secondo tale procedura non è stata ritenuta sufficiente, nel caso concreto, a sostituire le formalità previste per la notificazione alla controinteressata militare in servizio.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale base dell'istanza di ostensione e deposito della documentazione concorsuale, senza che l'ordinanza ne abbia deciso il merito.
Massime di principio
- Quando il destinatario di una notificazione processuale è un militare in attività di servizio, la notificazione non eseguita a mani proprie deve rispettare le formalità speciali previste dall'art. 146 c.p.c. e dall'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., inclusa la trasmissione dell'atto al comando militare competente secondo le modalità stabilite dalla legge.
- La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non è sufficiente, nei confronti di un militare in servizio, se non sono state osservate le formalità speciali previste dagli artt. 146 c.p.c. e 49 disp. att. c.p.c.
- Quando la notificazione alla controinteressata militare sia irregolare, il giudice può rimettere il ricorrente in termini per la rinnovazione della notificazione e fissare un termine perentorio per l'esecuzione e il deposito della relativa documentazione.
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