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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14545/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza del Tribunale di Ragusa (condanna per appropriazione indebita aggravata e continuata). La Corte d'appello aveva ritenuto che il mandato ad impugnare fosse privo della necessaria elezione o dichiarazione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p., sostenendo che l'imputato fosse stato presente al giudizio di primo grado (con dichiarazioni spontanee) e che quindi l'affermazione di 'assenza' fosse infondata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere l'imputato 'assente', la Cassazione ha confermato che l'atto di appello non era corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, requisito previsto dal comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. e necessario anche per i non 'assenti'. Non risultava neppure un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio nel fascicolo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    comma 1-ter e comma 1-quater

    Il comma 1-ter richiede che l'atto di impugnazione sia corredato della dichiarazione o elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio; tale requisito è necessario anche quando l'imputato non sia 'assente'. Il comma 1-quater è stato evocato dalla Corte d'appello relativamente all'assenza, ma la Cassazione sottolinea che l'omissione della dichiarazione/elezione di domicilio rende comunque inammissibile l'appello.

  • Informazione provvisoria decisione delle SS.UU. del 24/10/2024, ric. De Felice

    informazione provvisoria della decisione

    La giurisprudenza di legittimità chiarisce che, per considerare valida la notificazione mediante riferimento a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, è necessario un richiamo espresso e specifico che consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo dove eseguire la notificazione.

Massime di principio

  • Perché l'appello penale sia ammissibile occorre che l'atto sia corredato della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; l'assenza fisica dell'imputato al processo di primo grado non è l'unico presupposto e l'obbligo sussiste anche per i non 'assenti'.
  • L'omissione della dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione determina inammissibilità dell'appello, salvo che l'elezione sia richiamata in modo espresso, specifico e immediatamente individuabile nel fascicolo.
  • La mera presenza dell'imputato nel dibattimento o la produzione dei verbali che dimostrano la sua partecipazione non sopperisce all'assenza dell'indicazione di domicilio nell'atto di impugnazione.
  • In casi simili l'avvocato che propone appello deve verificare che il mandato includa esplicitamente l'elezione/dichiarazione di domicilio o faccia richiamo puntuale a precedente dichiarazione esistente nel fascicolo; in mancanza è opportuno integrare tempestivamente l'atto quando possibile per evitare l'inammissibilità.
  • Il richiamo a elementi già presenti nel fascicolo è ammesso solo se è formulato in modo tale da permettere l'immediata individuazione del luogo per la notificazione; formulazioni generiche o implicite non sono sufficienti.

Testo integrale

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