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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6354 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a imposta di successione e INVIM, emessa in esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato che aveva annullato l'originario avviso di rettifica e ordinato la riliquidazione delle imposte sulla base di diversi valori immobiliari. La CTR aveva annullato la cartella ritenendola priva di un nuovo avviso di liquidazione e di criteri sufficientemente intelligibili per il calcolo di imposte e sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione, sostenendo che la cartella era stata preceduta da un avviso già impugnato e definito con giudicato e che gli eventuali problemi riguardavano soltanto il conteggio del dovuto. B.M. ha proposto ricorso incidentale sostenendo la decadenza dell'Amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo le somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo non applicabili i termini decadenziali ordinari previsti dagli artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, sia perché riferiti principalmente a imposte sui redditi e IVA, sia perché la pretesa derivava da una sentenza passata in giudicato. In tale situazione opera il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c., che non era decorso. La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la cartella, essendo fondata su un giudicato e non costituendo il primo atto impositivo, non necessitava di un nuovo avviso di liquidazione né di una motivazione equivalente a quella di un atto impositivo originario. Eventuali divergenze riguardanti imposte, sanzioni e accessori dovevano essere verificate come errori di calcolo mediante il riconteggio del dovuto, non comportare automaticamente l'annullamento della cartella. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Milano, anche per le spese, per il ricalcolo delle somme in conformità al giudicato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25

    I termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo richiamati da tali disposizioni non sono stati ritenuti applicabili alla fattispecie, sia per l'ambito oggettivo limitato dopo il D.Lgs. n. 46 del 1999, sia perché la pretesa derivava da una sentenza passata in giudicato.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23

    La disposizione ha limitato l'applicazione dei termini di cui agli artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 alle imposte sui redditi e all'IVA.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito nella L. n. 156 del 2005

    La contribuente ne invocava l'applicazione per sostenere la decadenza dell'Amministrazione, ma la censura è stata respinta.

  • Codice civile, art. 2953

    Quando la pretesa tributaria è consacrata in una sentenza passata in giudicato, il termine applicabile per la riscossione è quello prescrizionale decennale, poiché il titolo della pretesa diventa la sentenza e non più l'atto amministrativo.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 40, comma 3

    L'obbligo di un avviso di liquidazione è riferito alla riscossione frazionata in pendenza di giudizio e non alla riscossione effettuata in esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi. La cartella deve essere adeguatamente motivata quando costituisce il primo atto con cui viene esercitata la pretesa, ma non deve ripetere integralmente la motivazione dell'atto impositivo già conosciuto e definito con giudicato.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Recepisce nell'ambito tributario l'obbligo di motivazione e di intelligibilità degli atti. Nel caso esaminato, tale obbligo doveva essere valutato tenendo conto del precedente avviso e del giudicato.

  • Codice civile, art. 2909

    Il giudicato vincola le parti quanto all'accertamento contenuto nella sentenza e impedisce di rimettere in discussione i presupposti della pretesa tributaria già definitivamente accertati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    La cartella successiva a un atto impositivo già impugnato può essere contestata per vizi propri, non per rimettere in discussione questioni già coperte dal giudicato.

Massime di principio

  • Quando una cartella è emessa in esecuzione di una sentenza tributaria passata in giudicato, non costituisce normalmente un nuovo atto impositivo e non richiede un nuovo avviso di liquidazione per ripetere presupposti e motivazioni già definiti.
  • Il contribuente può contestare nella cartella i vizi propri e gli errori di calcolo, ma non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertati con giudicato.
  • Se la contestazione riguarda soltanto la quantificazione di imposte, sanzioni o accessori, il rimedio appropriato è il riconteggio delle somme, eventualmente anche nel giudizio tributario, e non necessariamente l'annullamento integrale della cartella per difetto di motivazione.
  • Per i crediti tributari risultanti da una sentenza passata in giudicato, il termine rilevante può essere quello di prescrizione decennale, anziché i termini decadenziali previsti per la riscossione di alcuni atti amministrativi.
  • L'obbligo di motivazione della cartella va valutato in concreto: è più rigoroso quando la cartella è il primo atto conosciuto dal contribuente, mentre può essere assolto mediante il richiamo a un precedente atto impositivo e al giudicato che ne ha definito i contenuti.

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