Cassazione Civile, Ordinanza n. 14932/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un comune aveva notificato due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 relativi ad alcuni terreni in zona montana di proprietà di un contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto ritenendo applicabile l’esenzione prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/1977. In appello, invece, la decisione era stata riformata: la CTR aveva escluso che la sola inclusione dei terreni nell’allegato della circolare ministeriale n. 9/1993 bastasse a fondare l’esenzione per gli anni 2012-2013, valorizzando il fatto che l’art. 1, comma 13, della l. n. 208/2015 attribuisce tale rilievo alla circolare solo a decorrere dal 2016. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011 e della circolare 9/E/1993, sostenendo che il giudice d’appello aveva errato nel negare efficacia esimente alla inclusione dei terreni nell’elenco allegato alla circolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per gli anni di imposta 2012 e 2013, l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell’art. 15 della l. n. 984/1977 non dipendesse soltanto dalla previsione introdotta dal legislatore nel 2015-2016, ma potesse essere individuata anche mediante i criteri della circolare ministeriale n. 9/1993, che avevano valore presuntivo e di parametro interpretativo/applicativo della norma primaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2, lett. c), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Definisce terreno agricolo come terreno adibito all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c.; la Corte lo richiama per qualificare i terreni come agricoli.
art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
La disposizione individua l’ambito dell’esenzione IMU/ICI; la Corte afferma che l’esenzione riguarda i terreni agricoli che ricadono nelle aree delimitate secondo la disciplina di riferimento.
art. 15 l. 27 dicembre 1977, n. 984
È la norma che impone la delimitazione delle zone montane o collinari; la Corte la considera parametro originario per individuare le aree agevolate.
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiama, per l’IMU, le esenzioni già previste dall’art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 504/1992.
art. 4, comma 5-bis, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
Prevedeva un decreto ministeriale di individuazione dei comuni ai fini dell’esenzione a decorrere dal 2014, con criteri collegati all’altitudine e alla distinzione tra coltivatori diretti/IAP e altri soggetti.
d.m. 28 novembre 2014
La Corte lo ricostruisce come disciplina temporanea dell’esenzione per il 2014, poi sostituita da interventi successivi.
art. 1, commi 1-5-bis, d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, conv. in l. 24 marzo 2015, n. 34
Ha disciplinato l’esenzione per il 2014 e il 2015 con criteri legati alla classificazione ISTAT dei comuni e alla qualità soggettiva del possessore e conduttore; la Corte lo usa per il contesto evolutivo della disciplina.
art. 1, comma 13, l. 28 dicembre 2015, n. 208
A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
La Corte esclude che questa previsione sia l’unica fonte dell’individuazione dei terreni esenti; essa conferma legislativamente criteri già utilizzabili come parametri interpretativi, ma solo a decorrere dal 2016.
art. 1, comma 758, l. 27 dicembre 2019, n. 160
È richiamato come conferma che, per la nuova IMU, l’esenzione per i terreni in aree montane o collinari opera sulla base dei criteri della circolare n. 9/1993.
CIRCOLARE Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
La Corte ne afferma il valore presuntivo e la funzione di parametro interpretativo/applicativo della norma primaria; l’inclusione nell’elenco allegato corrisponde a una delimitazione territoriale rilevante anche per gli anni anteriori al 2016.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari va letta in coerenza con la disciplina primaria che la prevede; la successiva cristallizzazione legislativa di criteri contenuti in una circolare non esaurisce la portata interpretativa di tali criteri per i periodi anteriori.
- La circolare ministeriale che ricognisce e delimita i comuni/territori agevolati, quando si raccorda alla norma primaria senza introdurre criteri innovativi o restrittivi, può essere utilizzata come parametro interpretativo e applicativo anche per annualità precedenti alla sua espressa recezione legislativa.
- Ai fini dell’esenzione IMU/ICI per terreni agricoli in aree montane o collinari, occorre verificare sia la natura agricola del terreno sia la sua inclusione nelle aree territorialmente delimitate secondo i criteri normativi pertinenti al periodo d’imposta.
- La previsione legislativa che fa propri i criteri di una circolare con decorrenza da una certa annualità non implica automaticamente che, per gli anni precedenti, quei criteri fossero giuridicamente irrilevanti, se già coerenti con la disciplina primaria richiamata.
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