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Ordinanza

Ordinanza n. 6010/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione, - del provvedimento di esclusione della ricorrente dal «concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS», indetto con deliberazione del C.d.A. n. 79 del 25/9/2024, contenuto nel messaggio p.e.c. del 17/12/2025; - della graduatoria di merito finale specializzati - Sicilia, approvata con deliberazione del C.d.A. n. 265 del 30/12/2025, nella parte in cui non è incluso il nominativo della ricorrente; dell’art. 2, comma 1, lett. h), del bando di concorso, ove interpretato nel senso di escludere che la specializzazione in Genetica Medica possa intendersi equipollente alla Pediatria, ai sensi della (sola) Tabella B del D.M. 30/1/1998; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso, ove di ragione, il verbale di seduta della Commissione esaminatrice in cui è stata decisa l’esclusione della ricorrente, non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per l'assunzione di professionisti medici presso l'INPS e graduatoria finale nella parte in cui non include la ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'INPS per l'assunzione di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale, nonché la graduatoria finale relativa ai candidati specializzati in Sicilia, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha inoltre contestato la disposizione del bando relativa ai requisiti di partecipazione, nella parte in cui sarebbe stata interpretata nel senso di escludere l'equipollenza della specializzazione in Genetica Medica rispetto alla Pediatria ai sensi della Tabella B del D.M. 30 gennaio 1998. È stata altresì dedotta l'illegittimità degli atti presupposti e connessi, incluso il verbale della commissione esaminatrice recante la decisione di esclusione. Il giudice, prima di esaminare l'istanza cautelare, ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria impugnata, quali potenziali controinteressati.

La decisione

Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nell'elenco dei candidati collocati nella graduatoria impugnata. L'integrazione dovrà avvenire mediante pubblicazione, sul sito internet dell'INPS, di un avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria, il numero di ruolo generale, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi degli atti impugnati e la specifica formula indicata nell'ordinanza. La ricorrente dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'adempimento entro i successivi quindici giorni. Il giudice ha precisato che l'istanza cautelare potrà essere decisa solo dopo l'integrale instaurazione del contraddittorio. Nelle more non sono stati ravvisati profili di periculum in mora. La decisione cautelare è stata quindi rinviata alla camera di consiglio del 15 luglio 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    La disposizione è applicata per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, realizzata attraverso la pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'amministrazione.

  • art. 2, comma 1, lett. h), del bando di concorso

    La clausola del bando relativa ai requisiti di partecipazione è impugnata nella parte in cui sarebbe stata interpretata come ostativa al riconoscimento dell'equipollenza tra la specializzazione in Genetica Medica e quella in Pediatria.

  • D.M. 30 gennaio 1998, Tabella B

    La ricorrente invoca la disciplina delle equipollenze tra specializzazioni mediche, sostenendo che la specializzazione in Genetica Medica debba essere considerata equipollente alla Pediatria.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide su una graduatoria concorsuale e può pregiudicare la posizione di tutti i candidati utilmente collocati, il giudice deve assicurare l'integrale instaurazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati prima di decidere la domanda cautelare.
  • L'integrazione del contraddittorio può essere disposta mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di un avviso contenente gli elementi essenziali del ricorso e degli atti impugnati, secondo le modalità e i termini stabiliti dal giudice.
  • La domanda cautelare può essere rinviata fino al perfezionamento dell'integrazione del contraddittorio; in assenza di un periculum in mora attuale, il giudice non è tenuto ad adottare una misura interinale nelle more.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoTutela cautelare

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