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Sentenza

Sentenza del 16/05/2019 n. 3027 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi- imposte dirette - interessi - decorrenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza degli interessi maturati su un rimborso di imposte dirette eseguito in ritardo. In base al richiamo dell'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 38, comma 5, il rimborso è soggetto alla disciplina dei rimborsi semestrali: gli interessi non decorrono immediatamente dal versamento, ma dal secondo semestre successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, fino alla data dell'ordinativo di pagamento. Il tasso applicabile è quello vigente alla scadenza di ciascun semestre. Per i periodi anteriori all'anno d'imposta 2008, gli interessi sono riconoscibili soltanto se il contribuente ha presentato un'apposita istanza.

La decisione

È stato affermato che, per i rimborsi di imposte dirette, gli interessi devono essere calcolati secondo la disciplina semestrale prevista dagli artt. 38, comma 5, e 44 del D.P.R. n. 602 del 1973. La decorrenza va individuata nel secondo semestre successivo al versamento e il calcolo prosegue fino all'ordinativo di pagamento, applicando il tasso vigente alla scadenza di ciascun semestre. Per l'anno d'imposta 2008 e successivi gli interessi spettano secondo tale disciplina; per i periodi precedenti sono dovuti solo in presenza di una specifica istanza del contribuente. Il testo non indica gli esiti processuali formali né consente di individuare con certezza la parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973

    Prevede la disciplina dei rimborsi semestrali e costituisce il riferimento per determinare la decorrenza e il tasso degli interessi sui rimborsi.

  • Art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamando l'art. 38, comma 5, estende la disciplina dei rimborsi semestrali anche agli interessi relativi ai rimborsi delle imposte dirette.

  • Art. 6 del D.L. n. 185 del 2008

    Rileva ai fini della decorrenza degli interessi per i periodi d'imposta dal 2008 in avanti, per i quali gli interessi sono riconosciuti secondo la disciplina applicabile senza necessità dell'apposita istanza richiesta per i periodi precedenti.

Massime di principio

  • In caso di rimborso tardivo di imposte dirette, gli interessi non decorrono automaticamente dal giorno del versamento, ma dal secondo semestre successivo, fino alla data dell'ordinativo di pagamento.
  • Il calcolo deve essere effettuato applicando, a ciascuna scadenza semestrale, il tasso vigente in quel momento; non si applica necessariamente un unico tasso per l'intero periodo.
  • Per i periodi d'imposta dal 2008 in poi, gli interessi possono essere riconosciuti secondo la disciplina semestrale prevista dalla legge.
  • Per i periodi anteriori al 2008, è necessario verificare la presenza di una specifica istanza del contribuente per ottenere gli interessi.
  • Per valutare correttamente il diritto al rimborso occorre ricostruire almeno la data del versamento, il semestre di riferimento, la data dell'ordinativo di pagamento, i tassi applicabili e l'eventuale presentazione dell'istanza per i periodi anteriori al 2008.

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