Sentenza del 29/10/2018 n. 2499 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Impresa commerciale - incentivo Tremonti ter - costruzione di macchinari e successivo noleggio - beneficio - non spetta. Impresa commerciale - incentivo Tremonti ter - costruzione di macchinari e successivo leasing operativo - beneficio - non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl beneficio fiscale non spetta. La disciplina Tremonti-ter richiede che i beni agevolati siano impiegati immediatamente e direttamente dall'impresa che li ha acquistati o costruiti. Non è quindi consentito trasferirne la disponibilità economica a soggetti terzi mediante vendita, noleggio, locazione operativa o leasing che, nella sostanza, realizzi una cessione del bene, anche a effetto differito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva di beneficiare dell'incentivo fiscale Tremonti-ter per i macchinari costruiti direttamente e successivamente concessi a un'altra impresa tramite noleggio, leasing operativo o contratto sostanzialmente assimilabile a una compravendita con effetti differiti. La questione riguardava quindi se l'impiego indiretto dei beni, attraverso la loro messa a disposizione di terzi, fosse compatibile con la finalità dell'agevolazione.
Norme richiamate
Disciplina dell'incentivo fiscale "Tremonti-ter"
L'agevolazione è diretta a incentivare l'investimento e l'utilizzo diretto da parte dell'impresa beneficiaria di determinati beni strumentali nuovi e innovativi. La finalità dell'incentivo esclude, in linea generale, che l'impresa possa limitarsi a costruire i beni per poi trasferirne la disponibilità a terzi.
Massime di principio
- Per fruire di un incentivo destinato agli investimenti produttivi, occorre verificare non solo chi acquista o costruisce il bene, ma anche chi lo utilizza effettivamente e direttamente nell'attività d'impresa.
- La successiva concessione del bene a terzi tramite noleggio, locazione operativa o leasing può escludere il beneficio quando comporta il trasferimento della disponibilità economica e dell'utilizzo del bene fuori dall'impresa agevolata.
- La qualificazione formale del contratto non è decisiva: l'amministrazione e il giudice possono valutarne la sostanza economica e considerare come cessione anche un leasing apparentemente diverso da una vendita.
- Prima di applicare un'agevolazione è necessario confrontare l'operazione concreta con la ratio della norma: se l'investimento non realizza direttamente la finalità incentivata, il beneficio può essere negato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 1726 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 2486 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 ott 2018Sentenza del 29/10/2018 n. 2491 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →