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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27151/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di misura alternativa proposta in sede di sorveglianza da un condannato, che aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 04/12/2025, ha respinto l'affidamento ritenendolo non concedibile per la pluralità dei reati posti a base della condanna, alcuni recenti, e per diverse violazioni delle prescrizioni durante gli arresti domiciliari, circostanze che avevano già condotto al diniego della liberazione anticipata per il periodo interessato e a una diffida al rispetto delle prescrizioni; contestualmente ha ammesso il condannato alla detenzione domiciliare. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 666 e 678 c.p.p. e nullità di ordine generale per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore nominato per l'esecuzione, sostenendo che l'avviso fosse stato notificato a un diverso avvocato e non a quello di fiducia, con conseguente mancata partecipazione del difensore che avrebbe potuto rappresentare il positivo inserimento lavorativo del condannato; con il secondo ha dedotto nullità per motivazione apparente e contraddittoria, lamentando che il tribunale avesse valorizzato le violazioni alle prescrizioni senza considerare le successive autorizzazioni e senza spiegare l'incidenza delle condotte sulla prognosi e l'idoneità della misura al reinserimento sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo in particolare il primo motivo. Ha accertato che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale non era stato notificato al difensore di fiducia nominato per la fase esecutiva, ma a un diverso avvocato, e che all'udienza era comparso solo un difensore d'ufficio chiamato dal tribunale. Tale omissione ha integrato una nullità assoluta del procedimento e dell'ordinanza conclusiva ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 666 c.p.p., per mancata notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 666, comma 3, c.p.p. In conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio; ogni altra questione è rimasta assorbita.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    L'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato al difensore nei termini previsti; la mancata notifica al difensore di fiducia integra nullità assoluta del procedimento e del provvedimento conclusivo.

  • art. 678 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina del procedimento di sorveglianza; nel caso concreto non è oggetto di autonoma ratio decidendi rispetto al vizio di notifica.

  • art. 606, comma 1 lett. c), c.p.p.

    Norma invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge processuale.

  • art. 606, comma 1 lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma invocata a fondamento del secondo motivo per nullità/motivazione apparente e contraddittoria.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancata notifica dell'avviso al difensore integra una nullità generale a tutela del diritto di difesa.

  • art. 179 c.p.p.

    La nullità derivante dall'omessa notifica al difensore è qualificata come nullità assoluta rilevabile secondo il regime previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale di sorveglianza l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore di fiducia effettivamente nominato per la fase esecutiva; la notifica a un diverso difensore non sana il vizio se il difensore corretto non ha ricevuto l'avviso nei termini.
  • La mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore del condannato nel procedimento ex art. 666 c.p.p. determina una nullità assoluta del procedimento e dell'ordinanza conclusiva, con conseguente annullamento con rinvio.
  • Quando è accertata una nullità assoluta e insanabile che incide sul diritto di difesa, le ulteriori censure sul merito o sulla motivazione restano assorbite.
  • Nel giudizio sulla concessione delle misure alternative, il rispetto delle garanzie partecipative del difensore è requisito indefettibile; la presenza di un difensore d'ufficio convocato per l'assenza del difensore di fiducia non elimina il vizio originato dalla mancata notifica corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

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