Sentenza n. 1398/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- del 28 agosto 2025 emesso dalla Prefettura della Provincia di Cosenza e notificato in data 15 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Cosenza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia deducendo: violazione degli artt. 84, 91 e 92 d.lgs. 159/2011, difetto di attualità, concretezza e proporzionalità degli elementi posti a fondamento della misura e difetto di istruttoria; violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990 per difetto di motivazione e mancata considerazione delle osservazioni difensive; violazione degli artt. 3, 27, 41 e 97 Cost. per l'illegittima equiparazione tra ordinanza cautelare e condanna definitiva; difetto di proporzionalità, sviamento e assenza di un interesse pubblico concreto e attuale; violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l'interdittiva si fondasse essenzialmente su un'ordinanza di custodia cautelare risalente a circa un anno prima, adottata in un procedimento penale ancora pendente e senza condanna definitiva, che non fossero stati svolti ulteriori accertamenti aggiornati, che l'impresa non svolgesse da tempo attività economica né partecipasse a gare pubbliche e che le osservazioni presentate nel contraddittorio procedimentale non fossero state adeguatamente confutate. L'amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. Il provvedimento prefettizio richiamava un procedimento penale della Direzione distrettuale antimafia e una misura cautelare in carcere riguardante la titolare dell'impresa, ritenuta coinvolta in attività di narcotraffico e in rapporti con il vertice di un'organizzazione mafiosa.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al contraddittorio e alla motivazione, rilevando che la Prefettura aveva dato conto dell'attivazione del contraddittorio previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, aveva riportato il contenuto delle osservazioni dell'interessata e aveva indicato le ragioni per cui esse non erano state ritenute idonee a modificare l'esito del procedimento. Ha poi esaminato congiuntamente gli ulteriori motivi, ritenendoli riconducibili alla contestazione dell'insufficienza dell'istruttoria e degli elementi indiziari. Il giudice ha affermato che l'ordinanza di custodia cautelare può costituire elemento indiziario idoneo a fondare il giudizio di permeabilità mafiosa e che l'apprezzamento prefettizio è autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale. L'interdittiva ha natura preventiva e cautelare e si fonda su una prognosi relativa al pericolo di infiltrazione mafiosa, secondo il criterio del più probabile che non, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, non secondo lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso concreto, gli elementi istruttori sono stati ritenuti solidi. È stata inoltre esclusa la perdita di attualità dell'ordinanza cautelare, poiché la titolare dell'impresa risultava ancora sottoposta alla custodia cautelare al momento dell'adozione dell'interdittiva. È stata respinta anche la censura relativa all'assenza di interesse pubblico: l'impresa risultava ancora attiva secondo le risultanze camerali e l'informazione antimafia può trovare applicazione anche al di fuori di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, in relazione ad attività private soggette ad autorizzazione. Il TAR ha richiamato l'art. 89-bis d.lgs. 159/2011, che consente di adottare un'informazione antimafia interdittiva anche in sede di rilascio della comunicazione antimafia quando emergano tentativi di infiltrazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 84, 91 e 92 d.lgs. 159/2011
La disciplina delle informazioni antimafia consente al Prefetto di formulare un giudizio preventivo sulla possibile infiltrazione mafiosa, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e nel rispetto del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l'amministrazione dà conto della sua attivazione, riferisce le osservazioni dell'interessato e illustra le ragioni per cui esse non sono idonee a determinare un diverso esito.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
laddove, in sede di rilascio della comunicazione antimafia, “venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia”
L'informazione antimafia interdittiva può sostituire la comunicazione antimafia e trovare applicazione anche rispetto ad attività private soggette ad autorizzazione, non soltanto nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
art. 3 l. 241/1990
Il dovere di motivazione risulta assolto quando il provvedimento espone gli elementi rilevanti e le ragioni per cui le deduzioni difensive dell'interessato non sono idonee a modificare l'esito.
artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative e motivazionali sono soddisfatte dalla rappresentazione delle osservazioni presentate e dalla loro valutazione esplicita nel provvedimento finale.
artt. 3, 27, 41 e 97 Cost.
Le garanzie costituzionali invocate non impediscono l'adozione di una misura amministrativa preventiva fondata su elementi indiziari, purché essa non sia confusa con una condanna penale e sia sorretta da un'autonoma prognosi prefettizia.
art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/1990
La contestazione dei reati in materia di traffico di stupefacenti è richiamata quale elemento del quadro indiziario valutato nell'ambito del procedimento antimafia.
art. 80 d.P.R. 309/1990
La contestazione dell'aggravante relativa al traffico di stupefacenti concorre al quadro penale posto a fondamento dell'interdittiva.
art. 416-bis.1 c.p.
Il richiamo alla fattispecie aggravata dalla finalità mafiosa costituisce elemento del quadro indiziario considerato dal Prefetto.
Massime di principio
- L'ordinanza di custodia cautelare può costituire un elemento indiziario rilevante e sufficiente, se inserito in un quadro istruttorio solido, per fondare un'informazione interdittiva antimafia; non è necessaria una sentenza penale definitiva, poiché l'accertamento prefettizio ha natura autonoma, preventiva e cautelare.
- Il giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa non è soggetto allo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, proprio del processo penale, ma deve fondarsi su una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza secondo il criterio del più probabile che non e su indizi gravi, precisi e concordanti.
- La risalenza temporale dell'elemento indiziario non ne determina automaticamente l'inattualità quando, al momento dell'adozione dell'interdittiva, permane la misura cautelare cui l'elemento si riferisce.
- Il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 è adeguatamente assolto quando il provvedimento finale dà conto dell'attivazione del contraddittorio, riporta le osservazioni dell'interessato e spiega perché esse non sono idonee a modificare la decisione.
- L'informazione antimafia interdittiva può essere adottata anche in relazione ad attività private soggette ad autorizzazione e non soltanto in presenza di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, in forza del superamento della separazione originaria tra comunicazione e informazione antimafia e dell'art. 89-bis d.lgs. 159/2011.
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