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Ordinanza

Ordinanza n. 1143/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’atto deliberativo n. 257 del 4.03.2026, notificato all’odierna ricorrente in data 5.03.2026, a firma del Direttore Generale dell’A.O.R.N. A. Cardarelli, avente ad oggetto “Scheda n.141 - finanziamenti ex art.20 legge 67/88 - Procedura di gara aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 con la formula dell’appalto integrato ex. art. 44 del D.Lgs. 36/2023 per il “Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e tecnologico del Padiglione C dell’A.O.R.N. A. Cardarelli” – CUP: F62C24000140003 – CIG: B7074C3E7E. 1. Provvedimento di esclusione dell’O.E. NOI IMPIANTI SCARL; 2.Approvazione dei verbali di gara ed Aggiudicazione all’O.E. RTI Consorzio Campale Stabile - PROMEC IMMOBILIARE S.r.l.”; 2) del verbale di gara n. 3 – fase amministrativa del 15.12.2025 e del verbale di comprova dei requisiti del 24.02.2026, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara del costituendo RTI tra il Consorzio Campale Stabile e la Promec Immobiliare s.r.l.; 3) di tutti gli ulteriori atti, verbali e provvedimenti relativi all’appalto controverso, nella parte in cui si è proceduto a proporre in favore del costituendo RTI tra il Consorzio Campale Stabile e la Promec Immobiliare s.r.l. l’aggiudicazione della gara; 4) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi lesivi degli interessi della ricorrente società, allo stato non conosciuti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione con il concorrente illegittimo aggiudicatario e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore dell’odierna ricorrente, subentrando, ove del caso, nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 C.p.A.; e con riserva di richiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o, comunque, non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202602250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara dell'impresa ricorrente e contestuale aggiudicazione a un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, nonché i verbali di gara e di verifica dei requisiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante, nell’ambito di una procedura aperta per un appalto integrato relativo a lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e tecnologico di un padiglione ospedaliero, ne ha disposto l’esclusione e ha aggiudicato la gara a un costituendo RTI. La ricorrente ha contestato anche la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario, i verbali di gara e di comprova dei requisiti e gli ulteriori atti connessi. Ha chiesto la sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione o subentro, riservandosi il risarcimento per equivalente. Nel giudizio ha inoltre proposto domanda di accesso difensivo alla documentazione relativa alla verifica dei requisiti dei concorrenti. Il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente il contenuto delle plurime censure di legittimità, limitandosi a riferire che esse sono state oggetto di puntuali controdeduzioni delle parti resistenti.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare di sospensione. Nella comparazione degli interessi ha ritenuto prevalenti le esigenze di sollecita esecuzione della commessa, anche perché era già stata avviata d’urgenza l’attività di progettazione propria dell’appalto integrato e l’intervento rivestiva primaria importanza per la collettività. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che le plurime censure, alla luce delle controdeduzioni avversarie, non presentavano elementi di immediata evidenza delle illegittimità dedotte, riservandone l’analisi più approfondita alla fase di cognizione piena. Ha invece accolto la domanda di accesso difensivo proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ordinando all’amministrazione di ostendere integralmente la documentazione richiesta con l’istanza del 26 marzo 2026 e di rimuovere gli oscuramenti relativi ai protocolli identificativi delle certificazioni ID FVOE, DURC e dei casellari. Tali elementi non sono stati ritenuti riconducibili a segreti tecnici o commerciali né a dati la cui diffusione potesse ipoteticamente ledere la riservatezza; il diniego o la limitazione dell’accesso sarebbero giustificati soltanto in presenza di tali esigenze e, comunque, ove la conoscenza non fosse indispensabile. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata rigettata per l’assenza di elementi di immediata evidenza quanto al fumus e per la prevalenza dell’interesse pubblico alla sollecita esecuzione della commessa.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato applicato per accogliere la domanda di accesso difensivo e ordinare all’amministrazione l’ostensione integrale della documentazione relativa alla verifica dei requisiti dei concorrenti.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente con riguardo alla possibile declaratoria di inefficacia del contratto e al subentro; l’ordinanza non decide tali domande nel merito.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura aperta nell’ambito della quale si è svolta la gara controversa; non è oggetto di specifica interpretazione nell’ordinanza.

  • art. 44 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disciplina dell’appalto integrato oggetto della procedura; non è oggetto di specifica interpretazione nell’ordinanza.

  • art. 20 l. 67/1988

    Richiamato quale fonte del finanziamento dell’intervento; non è oggetto di specifica interpretazione nell’ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di plurime censure puntualmente contrastate dalle difese avversarie e prive di illegittimità immediatamente evidenti può non integrare un fumus boni iuris sufficiente, restando riservato alla cognizione piena l’esame analitico della fondatezza dei motivi.
  • Nella valutazione cautelare relativa a un appalto pubblico, l’interesse alla sollecita esecuzione della commessa può prevalere sull’interesse individuale alla sospensione quando l’attività contrattuale sia già stata avviata d’urgenza e l’intervento rivesta primaria importanza per la collettività.
  • Nell’accesso difensivo alla documentazione concernente la verifica dei requisiti dei concorrenti, i protocolli identificativi di certificazioni e casellari, in assenza di specifiche ragioni contrarie, non costituiscono segreti tecnici o commerciali né dati automaticamente coperti da riservatezza.
  • L’accesso difensivo può essere limitato o negato per esigenze di segreto tecnico-commerciale o di riservatezza soltanto quando tali esigenze siano concretamente configurabili e la conoscenza dei documenti non risulti indispensabile alla tutela della posizione giuridica dell’istante.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaAccesso difensivoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaTrasparenza e pubblicità

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