Cassazione Penale, Ordinanza n. 41044/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e diretto a ottenere una diversa lettura del materiale fattuale, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un vizio di motivazione in tutte le sue forme. Il motivo riguardava l'omessa riqualificazione del fatto contestato come frode informatica nei termini dell'art. 379 c.p. e, più in generale, contestava la ricostruzione del fatto e la sua personale estraneità alla condotta, sostenendo che il profitto della truffa sarebbe confluito su conti esteri e che non avrebbe dovuto risponderne, neppure in termini di concorso ex art. 114 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo riproponesse doglianze già formulate in appello, già esaminate e disattese con motivazione логicamente e giuridicamente immune da vizi, e che in cassazione si risolvesse in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.
Norme richiamate
art. 379 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa riqualificazione giuridica del fatto; la Corte non accoglie tale prospettazione.
art. 114 c.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'estraneità o la limitata riferibilità della propria condotta; la Corte rileva che la motivazione d'appello aveva già escluso tale ricostruzione in modo logico.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera riproposizione delle censure già dedotte e disattese in appello, se la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi logici.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Quando la corte di merito ha esplicitamente affrontato e confutato, con argomentazione coerente, la tesi difensiva sulla qualificazione del fatto e sulla riferibilità della condotta all'imputato, la censura meramente assertiva o reiterativa è inammissibile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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