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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 2629 - Corte di Cassazione

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE - Pubblicità ordinaria - Oggetto dell'imposta - Mezzo utilizzato e non mezzo disponibile - Differenza rispetto alle pubbliche affissioni - Irrilevanza degli "spazi bianchi" - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2005, riguardante 96 mezzi pubblicitari collocati presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e un ulteriore cartello. Ha sostenuto, da un lato, di non essere il soggetto passivo dell'imposta, poiché avrebbe svolto soltanto attività di organizzazione pubblicitaria in regime di subconcessione; dall'altro, ha contestato il calcolo della base imponibile, affermando che dovessero essere tassati soltanto gli spazi effettivamente utilizzati per diffondere messaggi pubblicitari, con esclusione dei cosiddetti spazi bianchi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo A. S.p.A. soggetto passivo dell'imposta in quanto disponeva dei mezzi pubblicitari, indipendentemente dal titolo giuridico della disponibilità. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che, nella pubblicità ordinaria, l'imposta riguarda il mezzo effettivamente utilizzato per diffondere messaggi pubblicitari e non l'intero mezzo o spazio potenzialmente disponibile. Gli spazi bianchi non devono quindi essere inclusi nella base imponibile. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, confermando la precedente decisione della CTP di Gorizia, che aveva ridotto l'imposta a Euro 7.956,47. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5

    Il presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere beni, servizi o l'immagine del soggetto pubblicizzato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

    Per la pubblicità ordinaria, il presupposto impositivo è la concreta diffusione del messaggio pubblicitario, non la mera disponibilità astratta di spazi o impianti.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6

    È soggetto passivo colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

    La soggettività passiva ricade su chi ha la disponibilità del mezzo pubblicitario, senza che sia necessario stabilire se tale disponibilità derivi da un diritto reale o da un rapporto obbligatorio.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8

    L'obbligo di denuncia e di comunicazione delle variazioni è coerente con l'effettiva utilizzazione del mezzo pubblicitario e con la concreta diffusione dei messaggi.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12

    La norma distingue la pubblicità ordinaria, soggetta a imposta, dalle pubbliche affissioni, soggette a un diritto comunale e caratterizzate da previa autorizzazione. I criteri di calcolo applicabili alle pubbliche affissioni non possono essere automaticamente estesi alla pubblicità ordinaria.

  • D.L. n. 388 del 2000, art. 145, comma 156

    La disposizione ha modificato il regime relativo alla determinazione della superficie degli impianti per le affissioni, ma non incide sulla diversa disciplina della pubblicità ordinaria oggetto della controversia.

  • Costituzione, art. 53

    La ricorrente ha richiamato il principio di capacità contributiva, ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo comunque sussistente la soggettività passiva in capo al soggetto che disponeva dei mezzi.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nella pubblicità ordinaria, l'imposta si applica alla diffusione effettiva di messaggi pubblicitari percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, non alla semplice esistenza o disponibilità dell'impianto.
  • Gli spazi bianchi o non utilizzati di un impianto pubblicitario non devono essere conteggiati nella base imponibile della pubblicità ordinaria, purché non siano stati effettivamente impiegati per diffondere messaggi pubblicitari.
  • Non bisogna confondere la pubblicità ordinaria con le pubbliche affissioni: queste ultime seguono un regime diverso, fondato sull'autorizzazione comunale e su criteri di calcolo propri.
  • Il soggetto passivo è normalmente chi dispone del mezzo pubblicitario, anche in base a una subconcessione o ad altro titolo contrattuale, e non necessariamente il proprietario dell'area o della struttura.
  • Per contestare efficacemente l'imposta è importante documentare quali superfici siano state concretamente utilizzate, quali siano rimaste inutilizzate e quale soggetto avesse la disponibilità dei mezzi nel periodo d'imposta.

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