Sentenza del 07/12/2017 n. 1762 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IRAP - Soggetti passivi -Lavoratori autonomi - Presupposti. (Art. 2, comma 1, D.Lgs. 446/1997)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP per la quota residuale della propria attività professionale svolta in favore di clienti personali, utilizzando solo saltuariamente i locali e le attrezzature di un Centro di cure dentali, dietro pagamento di uno specifico compenso. La questione riguardava l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto per l'applicazione dell'imposta.
La decisione
È stato riconosciuto che il medico non è soggetto a IRAP per tali prestazioni residuali. L'utilizzo occasionale di locali e attrezzature altrui, mediante pagamento di un compenso specifico, non integra di per sé un'autonoma organizzazione propria sufficiente a giustificare l'imposta, soprattutto considerando che l'attività principale era svolta all'interno del Centro, al quale il professionista fatturava le proprie prestazioni con applicazione della ritenuta alla fonte.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, D.Lgs. 446/1997
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per i lavoratori autonomi, l'IRAP richiede non soltanto l'esercizio abituale dell'attività, ma anche la presenza di un'autonoma organizzazione riferibile al professionista. Il semplice ricorso occasionale a strutture e strumenti messi a disposizione da terzi non è sufficiente, da solo, a integrare tale presupposto.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP solo perché utilizza locali, strumenti o attrezzature di un'altra struttura: occorre verificare se disponga di un'organizzazione autonoma propria.
- L'utilizzo occasionale di beni e servizi altrui, regolato dal pagamento di un compenso specifico, tende a escludere la disponibilità stabile e autonoma di una struttura organizzata.
- Per valutare l'assoggettamento a IRAP occorre considerare in concreto la frequenza dell'utilizzo dei locali, la titolarità delle attrezzature, la presenza di dipendenti o collaboratori, i costi sostenuti e il grado di indipendenza organizzativa del professionista.
- La circostanza che una parte dell'attività sia svolta nell'ambito di un Centro organizzato da altri non comporta automaticamente l'IRAP sul reddito derivante da prestazioni personali rivolte a clienti propri.
- La decisione riguarda una situazione concreta: l'esclusione dall'IRAP non discende dal solo fatto di pagare un compenso per l'utilizzo della struttura, ma dall'assenza di un'autonoma organizzazione propria desumibile dall'insieme delle circostanze.
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