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Sentenza

Sentenza del 07/12/2017 n. 1762 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IRAP - Soggetti passivi -Lavoratori autonomi - Presupposti. (Art. 2, comma 1, D.Lgs. 446/1997)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP per la quota residuale della propria attività professionale svolta in favore di clienti personali, utilizzando solo saltuariamente i locali e le attrezzature di un Centro di cure dentali, dietro pagamento di uno specifico compenso. La questione riguardava l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto per l'applicazione dell'imposta.

La decisione

È stato riconosciuto che il medico non è soggetto a IRAP per tali prestazioni residuali. L'utilizzo occasionale di locali e attrezzature altrui, mediante pagamento di un compenso specifico, non integra di per sé un'autonoma organizzazione propria sufficiente a giustificare l'imposta, soprattutto considerando che l'attività principale era svolta all'interno del Centro, al quale il professionista fatturava le proprie prestazioni con applicazione della ritenuta alla fonte.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, D.Lgs. 446/1997

    Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    Per i lavoratori autonomi, l'IRAP richiede non soltanto l'esercizio abituale dell'attività, ma anche la presenza di un'autonoma organizzazione riferibile al professionista. Il semplice ricorso occasionale a strutture e strumenti messi a disposizione da terzi non è sufficiente, da solo, a integrare tale presupposto.

Massime di principio

  • Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP solo perché utilizza locali, strumenti o attrezzature di un'altra struttura: occorre verificare se disponga di un'organizzazione autonoma propria.
  • L'utilizzo occasionale di beni e servizi altrui, regolato dal pagamento di un compenso specifico, tende a escludere la disponibilità stabile e autonoma di una struttura organizzata.
  • Per valutare l'assoggettamento a IRAP occorre considerare in concreto la frequenza dell'utilizzo dei locali, la titolarità delle attrezzature, la presenza di dipendenti o collaboratori, i costi sostenuti e il grado di indipendenza organizzativa del professionista.
  • La circostanza che una parte dell'attività sia svolta nell'ambito di un Centro organizzato da altri non comporta automaticamente l'IRAP sul reddito derivante da prestazioni personali rivolte a clienti propri.
  • La decisione riguarda una situazione concreta: l'esclusione dall'IRAP non discende dal solo fatto di pagare un compenso per l'utilizzo della struttura, ma dall'assenza di un'autonoma organizzazione propria desumibile dall'insieme delle circostanze.

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