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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23385/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di secondo grado che confermava le condanne per tentata estorsione aggravata. In sintesi: i difensori di Giuseppe e Giulio Guida censuravano la qualificazione dei loro assistiti come concorrenti nel reato di estorsione (sostenevano che fossero meri intermediari mossi da finalità solidaristiche e non da interesse economico), l'applicazione dell'aggravante della "più persone riunite" ex art. 628 comma 3 c.p., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), la mancata applicazione dell'art. 114 c.p. e la determinazione della pena e del diniego delle pene sostitutive. Il difensore di Fratepietro contestava la disparità di trattamento sanzionatorio nonostante l'accoglimento parziale del motivo sull'entità della pena in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Giuseppe e Giulio Guida e ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso di Fratepietro. La Corte ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito: dalle intercettazioni emergeva la partecipazione decisiva di Giulio (che mise in contatto la vittima/terzo con i soggetti che richiedevano denaro) e il ruolo non meramente passivo di Giuseppe (presenza e contributo morale/materiale che rafforzava l'effetto intimidatorio). È stata ritenuta applicabile l'aggravante della "più persone riunite" anche se non tutti formulavano materialmente la richiesta, perché la presenza simultanea aumentava la pressione sulla vittima. Le questioni di fatto e l'interpretazione delle intercettazioni sono state ritenute riservate al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità, che nel caso non è stata dimostrata. Quanto alla pena, la Corte ha motivato la maggiore sanzione per Fratepietro con la recidiva a suo carico. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p. comma 3

    L'aggravante per la presenza di più persone si applica quando la simultanea presenza di almeno due soggetti al momento della minaccia o violenza amplifica la pressione intimidatoria sulla vittima; non è necessario che tutti formulino la richiesta estorsiva, basta che la presenza rafforzi l'effetto intimidatorio

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono valutabili dal giudice di merito con motivazione discrezionale; la loro esclusione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifesta illogica

  • art. 114 c.p.

    Nel caso esaminato il giudice di merito ha ritenuto che il ruolo del ricorrente non fosse marginale; la questione è stata giudicata come diversa valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione

  • artt. 56, 63 e 69 c.p.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al trattamento sanzionatorio e responsabilità; la Corte ha evidenziato che Fratepietro è stato destinatario dell'aumento per recidiva (applicazione e quantificazione della pena sono frutto di valutazione di merito)

  • art. 20-bis c.p., art. 53 e segg. L. n. 689/81

    Norme richiamate in relazione alle pene sostitutive; la Corte ha ritenuto il diniego motivato dalla fondata esigenza di evitare che prescrizioni non venissero rispettate e dal rischio di recidiva

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale invocata per condannare i ricorrenti alle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento delle somme alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'intermediario in trattative che concorrono a ottenere una prestazione estorsiva può essere ritenuto concorrente nell'estorsione se la sua condotta contribuisce consapevolmente al risultato, salvo prova che il suo intervento sia stato esclusivamente dettato da solidarietà umana.
  • La presenza simultanea di più persone che partecipano alla fase di minaccia o negoziazione rafforza l'effetto intimidatorio e legittima l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 c.p., anche se non tutti formulano materialmente la richiesta estorsiva.
  • Le interpretazioni delle intercettazioni e la valutazione del linguaggio criptico sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e in Cassazione sono sindacabili solo se emerge una manifesta illogicità o travisamento macroscopico delle prove.
  • La concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione di misure sostitutive della pena dipendono dalla valutazione del pericolo di recidiva e dell'affidabilità del condannato; la motivazione negativa deve essere articolata ma resta discrezionale del giudice di merito.
  • In Cassazione per ottenere accoglimento su questioni di fatto occorre dimostrare un vizio rilevante (travisamento macroscopico o manifesta illogicità); i semplici tentativi di riletura alternativa delle prove raramente sono sufficienti.

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