Sentenza del 21/01/2020 n. 256 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - presunzione relativa - è tale. Redditometro - prova contraria - redditività derivante da polizze vita - è sufficiente - prova dell'effettivo impiego delle somme - non è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un accertamento fondato sull'applicazione del redditometro: l'Amministrazione aveva ricostruito la capacità contributiva del ricorrente sulla base delle spese e dei cespiti rilevati. Il contribuente ha dedotto che la maggiore capacità economica era riconducibile a polizze vita (ovvero a redditività/valori attribuibili a contratti assicurativi) e ha chiesto che tale circostanza fosse valutata come prova contraria alla presunzione redditometrica.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la presunzione derivante dall'applicazione del redditometro sia una presunzione relativa e pertanto suscettibile di essere superata con prova contraria. Ha riconosciuto che la produzione di documentazione attestante la redditività/patrimonializzazione riconducibile a polizze vita è idonea a confutare la presunzione: non è necessario che il contribuente dimostri l'impiego specifico dei proventi delle polizze per l'acquisto dei cespiti presi a riferimento dal redditometro. Di conseguenza l'accertamento è stato disatteso/annullato (ovvero ridimensionato) nella parte fondata sulla presunzione non comprovata.
Norme richiamate
Disciplina e prassi sul "redditometro" (provvedimenti e circolari dell'Agenzia delle Entrate)
Lo strumento redditometrico costituisce una presunzione relativa della capacità contributiva basata su spese e cespiti; la prassi e la giurisprudenza ammettono la possibilità di prova contraria da parte del contribuente
Principi generali sul regime delle presunzioni (diritto tributario e civile)
La presunzione relativa può essere superata con mezzi di prova idonei a dimostrare l'esistenza di una diversa fonte di reddito o capacità economica; l'onere probatorio grava sul soggetto che intende opporsi alla presunzione
Normativa e prassi sulle polizze vita (contratti assicurativi e rilevanza fiscale dei proventi)
I proventi e i valori riconducibili a polizze vita (capitale, rendite, valore di riscatto) sono elementi che possono incidere sulla capacità contributiva e, se documentati, costituiscono prova idonea a giustificare maggiori disponibilità economiche
Massime di principio
- L'applicazione del redditometro produce una presunzione relativa della capacità contributiva: può essere efficacemente contrastata con prove documentali idonee.
- La prova contraria non richiede sempre di dimostrare il nesso causale tra l'incasso dei proventi e l'acquisto dei singoli cespiti; è sufficiente dimostrare che il contribuente disponeva di fonti lecite di reddito o di mezzi patrimoniali (es. polizze vita) in grado di giustificare le spese/cespiti contestati.
- Per le polizze vita sono utili documenti quali polizze, rendiconti, quietanze di premi, certificazioni di rendimenti, estratti conto delle liquidazioni o dei riscatti e perizia/valutazione del valore di riscatto; tali documenti devono essere presentati in modo completo e congruamente collegato al periodo considerato.
- Se la documentazione fornita è insufficiente o poco attendibile, l'Amministrazione può mantenere l'accertamento o chiederne l'integrazione; l'esito dipende dalla qualità e dalla congruenza delle prove offerte dal contribuente.
- In sede preventiva, chi è destinatario di un redditometro dovrebbe raccogliere e conservare documentazione sulla provenienza e sulla disponibilità di mezzi finanziari (inclusi contratti assicurativi) per poter tempestivamente superare eventuali presunzioni.
- La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale favorevole all'ammissibilità di fonti patrimoniali alternative come mezzo di confutazione delle presunzioni redditometriche: il criterio è la idoneità probatoria più che l'esatta destinazione dei flussi finanziari.
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