Ordinanza n. 4833/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento del provvedimento di rifiuto del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi il 5/5/2025 , notificato il successivo 9/5/2025 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto e avente ad oggetto l'annullamento del medesimo provvedimento impugnato, anche per illegittimità derivata e sopravvenuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi il 5 maggio 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato. Dalle difese del MAECI emerge che una precedente domanda di visto, presentata il 19 giugno 2024, era corredata da un nulla osta al lavoro riferibile a un'altra persona; tale documentazione era stata ritenuta falsa, con precedente diniego del visto e denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Il 25 aprile 2025 il ricorrente aveva presentato una nuova domanda, corredata da un nulla osta corretto, ma il visto era stato nuovamente negato in ragione dei precedenti a suo carico. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sull'esito della denuncia penale e sulla relativa documentazione, ponendo l'incombente a carico di entrambe le parti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego del visto. Ha disposto un incombente istruttorio a carico di entrambe le parti, chiedendo chiarimenti documentati sull'esito della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma per l'utilizzo, nella precedente domanda di visto, di un nulla osta intestato ad altra persona, nonché l'acquisizione della documentazione connessa. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il Collegio ne ha richiamato i presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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