Cassazione Penale, Sentenza n. 16246/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per truffa aggravata e rideterminato la pena e la provvisionale. Il ricorrente deduceva: 1) omessa dichiarazione della prescrizione antecedente alla sentenza d'appello (riferendosi alla formazione del falso testamento e ai calcoli temporali); 2) vizio di motivazione nella ricostruzione degli elementi costitutivi della truffa (assenza di induzione a corrispondere nuove somme dopo l'esibizione del testamento); 3) errata qualificazione giuridica del fatto come truffa (art. 640 c.p.) anziché insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.); 4) mancata sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità (art. 133 c.p.); 5) omessa o insufficiente motivazione sulla determinazione della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato il motivo di prescrizione ritenendolo infondato perché dalle sentenze di merito risultano versamenti da parte della persona offesa proseguiti fino ai primi mesi del 2018; inoltre è stata riconosciuta la recidiva reiterata con effetto speciale che allunga la prescrizione a 10 anni e, per i fatti successivi al 3 agosto 2017, opera la sospensione ex legge n. 103/2017; pertanto il reato non era prescritto. Gli altri motivi sono stati ritenuti generici o inammissibili (la riqualificazione ex art. 641 c.p. non era stata dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità) o manifestamente infondati (rifiuto della sostituzione della pena e determinazione della provvisionale adeguatamente motivate). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen. comma 1-bis
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola le conseguenze della mancata rituale richiesta di trattazione orale; qui il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto senza presenza delle parti.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e i vizi di motivazione e le cause di inammissibilità quali la mancata deduzione in appello di specifici motivi (comma 3).
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione del reato; il ricorso sosteneva prescrizione maturata, ma la Corte ha ritenuto che i termini non fossero maturati per la continuazione delle erogazioni e per l'aggravante recidiva.
art. 99 cod. pen.
art. 99 cod. pen., comma 4 (recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale)
Riconoscimento di recidiva reiterata con effetto speciale che aumenta la durata della prescrizione (art. 161 c.p. comma 2).
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come truffa, in relazione agli artifici e raggiri finalizzati a procurare un ingiusto profitto.
art. 641 cod. pen.
Norma sull'insolvenza fraudolenta; la riqualificazione in questo reato è stata ritenuta inammissibile perché non prospettata in sede di appello.
art. 161 cod. pen.
art. 161, comma 2, cod. pen.
Stabilisce l'aumento della durata della prescrizione in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale; applicato per calcolare il termine di prescrizione maggiorato.
legge n. 103 del 2017 (cd. legge Orlando)
Introduce la sospensione del termine di prescrizione tra deposito della sentenza di primo grado e pronuncia del dispositivo del grado successivo per un periodo fino a 1 anno e 6 mesi; qui rilevante per escludere maturazione della prescrizione.
art. 544 cod. proc. pen.
Richiama il termine per il deposito della sentenza di primo grado utile a calcolare la sospensione ex legge n. 103/2017.
art. 581 cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Imporre i requisiti di specificità della motivazione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto il motivo di natura generale e privo dei requisiti di cui all'art. 581.
art. 133 cod. pen.
Riguarda la sostituzione della pena detentiva con pene non detentive (lavoro di pubblica utilità); la Corte ha ritenuto correttamente motivato il diniego in ragione dei precedenti e del pericolo di recidiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata per la somma di euro 3.000.
Massime di principio
- Per la prescrizione valutare sempre la prosecuzione concreta della condotta illecita: pagamenti o atti successivi che mantengono la consumazione estendono la decorrenza.
- La recidiva con effetto speciale aumenta la durata della prescrizione (art. 161 c.p.); quindi l'accertamento di recidiva può rendere infondati i rilievi di prescrizione.
- Le modifiche di disciplina processuale (es. legge n. 103/2017) possono sospendere i termini di prescrizione tra gradi di giudizio e vanno calcolate nel computo.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: l'articolazione e l'indicazione degli elementi di fatto e diritto sono essenziali per l'ammissione del ricorso (art. 581 c.p.p.).
- La riqualificazione giuridica del fatto in cassazione è, di regola, inammissibile se non proposta già in appello (art. 606 c.p.p., comma 3); le questioni nuove devono essere sollevate tempestivamente in grado di merito.
- La decisione sul riconoscimento di pene sostitutive dipende dalla valutazione del pericolo di recidiva e dei precedenti: i giudici di merito hanno ampia discrezionalità purché motivata.
- La determinazione della provvisionale è prerogativa del giudice di merito e, salvo eccessi o palese illogicità, difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
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