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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-630/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2025. — ZH e KN contro AxFina Hungary Zrt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera – Articoli 6 e 7 – Clausola abusiva che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola del genere – Invalidità del contratto – Effetti dell’annullamento del contratto nella sua interezza. — Causa C-630/23

Giurisprudenza europea62023CJ0630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta le conseguenze della clausola abusiva sul rischio di cambio in un leasing in valuta estera concluso in Ungheria. Esclude che il contratto possa essere mantenuto tramite una "validazione" nazionale che, pur eliminando formalmente la clausola, lasci al consumatore parte del rischio economico. Se il contratto non può sussistere senza quella clausola, occorre il ripristino integrale della situazione precontrattuale del consumatore.

Clausola abusiva sul rischio di cambio in un leasing in valuta estera: quando il contratto non può sopravvivere senza tale clausola, occorre il ripristino integrale della situazione del consumatore e non una "validazione" del contratto che mantenga gli effetti economici della clausola eliminata.

La questione giuridica

Se, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera possa essere considerato come idoneo a "sussistere senza le clausole abusive" quando viene eliminata la clausola che pone integralmente il rischio di cambio a carico del consumatore, ma il diritto nazionale prevede una disciplina speciale che tende a preservare il contratto e a far gravare sul consumatore una parte del rischio; e, in caso negativo, quali conseguenze debbano trarsi dall’invalidità del contratto e se possa essere disapplicata una normativa nazionale successiva che impone la conversione in valuta nazionale.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, osta a che un giudice nazionale consideri sopravvivente un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera quando, espunta come abusiva la clausola che trasferisce sul consumatore l’intero rischio di cambio, il contratto non può giuridicamente sussistere senza quella clausola e il diritto nazionale consente solo una soluzione che, pur preservando formalmente il contratto, mantenga in vita effetti economici incompatibili con la totale eliminazione della clausola abusiva. In tale ipotesi il contratto deve essere trattato come non idoneo a sussistere senza la clausola abusiva e il giudice deve ripristinare in diritto e in fatto la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza del contratto, senza procedere a una revisione giudiziale della clausola o a una sostituzione che ne alteri la sostanza.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

Clausola abusiva sul rischio di cambio in un contratto di locazione finanziaria espresso in valuta estera

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema, Ungheria) in una controversia tra due consumatori e una società di leasing. Il nucleo del caso è la sorte di un contratto di locazione finanziaria espresso in franchi svizzeri, in cui una clausola trasferiva integralmente sui consumatori il rischio di cambio.

Fatti e procedimento principale

Nel 2007 ZH concluse con AxFina Hungary Zrt. un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un veicolo, espresso in CHF ma rimborsabile in 120 rate mensili fisse in HUF; KN era garante in solido. Il contratto conteneva una clausola sul rischio di cambio, che faceva gravare sui consumatori l’intero rischio legato alla variazione del tasso di cambio tra CHF e HUF.

Nel 2013 AxFina risolse il contratto per ritardi di pagamento e pretese il saldo del debito residuo. I giudici ungheresi di merito ritennero abusiva la clausola sul rischio di cambio, ma adottarono una soluzione di mantenimento del contratto con limitazione del rischio per i consumatori, ritenendo impossibile il ripristino della situazione originaria. I consumatori impugnarono tale esito dinanzi alla Kúria.

Normativa ungherese rilevante

Il giudice del rinvio richiamava, in particolare:

  • l’articolo 237 del codice civile previgente, che disciplina gli effetti dell’invalidità del contratto;
  • l’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH2, che per i contratti rientranti nel suo ambito sostanzialmente esclude il ripristino della situazione originaria e orienta verso la dichiarazione di validità o di efficacia fino alla decisione;
  • la legge DH1, che prevedeva un meccanismo di conversione basato sul tasso ufficiale della Banca nazionale d’Ungheria;
  • la legge DH7, che imponeva la conversione in fiorini di taluni crediti derivanti da contratti in valuta estera.

Questioni pregiudiziali

La Kúria chiedeva, in sostanza:

  • se un contratto di leasing espresso in valuta estera possa "sussistere senza le clausole abusive" ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quando la clausola abusiva elimina il rischio di cambio per il consumatore ma il diritto nazionale prevede meccanismi speciali di conversione e di conservazione del contratto;
  • se sia compatibile con la direttiva una prassi giudiziaria nazionale che, invece di una restitutio in integrum, mantenga il contratto valido e neutralizzi solo gli effetti più sfavorevoli della clausola abusiva;
  • se possa essere disapplicata una normativa nazionale successiva che impone la conversione in valuta nazionale per il futuro;
  • quali conseguenze vadano tratte se non sia possibile mantenere il contratto.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone di non vincolare il consumatore alla clausola abusiva e, in linea di principio, di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato senza tale clausola. L’obiettivo è anche dissuadere i professionisti dall’uso di clausole abusive, assicurando un effetto restitutorio dei benefici indebitamente percepiti.

La Corte precisa che il diritto nazionale può definire le modalità di applicazione della tutela, ma non può alterarne la sostanza. Il contratto può restare in piedi solo se, secondo criteri oggettivi e compatibili con il diritto dell’Unione, può giuridicamente sussistere senza la clausola abusiva e senza altre modifiche diverse dalla sua eliminazione.

Nel caso concreto, la soluzione ungherese descritta dal giudice del rinvio non è ritenuta compatibile con la direttiva: la cosiddetta "dichiarazione di validità" o di efficacia fino alla decisione, unita al meccanismo di conversione, comporta infatti che il rischio di cambio e le relative conseguenze economiche siano comunque trasferiti sull’istituto finanziario, il che equivale a modificare la clausola eliminata e non a limitarne la sola disapplicazione. Una tale soluzione non consente quindi di dire che il contratto "sussiste senza le clausole abusive".

La Corte aggiunge che non è possibile invocare, nel caso di specie, una sostituzione della clausola abusiva con una disposizione suppletiva del diritto nazionale, perché i consumatori avevano chiaramente chiesto l’annullamento integrale del contratto e non risultava soddisfatta la condizione del pregiudizio particolarmente dannoso che giustificherebbe una tale sostituzione. Né rileva, per il giudizio, la normativa nazionale successiva che impone la conversione in fiorini per il futuro, dato che essa non può neutralizzare l’effetto protettivo pieno richiesto dalla direttiva per la clausola sul rischio di cambio.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non consente di ritenere che il contratto possa sopravvivere senza la clausola abusiva quando la normativa nazionale pretende di preservarne gli altri effetti pur facendo comunque ricadere sul consumatore una parte del rischio o modificando la sostanza della clausola eliminata. In tale ipotesi, il contratto deve essere considerato non idoneo a sussistere senza la clausola abusiva e occorre ripristinare in diritto e in fatto la situazione precedente alla conclusione del contratto.

La seconda questione sulla disapplicazione della normativa nazionale di conversione non è stata esaminata, perché assorbita dalla risposta alla prima e alla terza questione.

Principio affermato

La semplice eliminazione di una clausola abusiva che trasferisce il rischio di cambio al consumatore non può essere sostituita da una ricostruzione giudiziale o legislativa che, pur salvando formalmente il contratto, ne alteri il contenuto economico essenziale. Se il contratto non può giuridicamente vivere senza quella clausola, la tutela della direttiva impone il ripristino integrale della situazione del consumatore, con effetto restitutorio pieno e senza revisione della clausola abusiva.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di locazione finanziariavaluta estera e rischio di cambioeffetti della nullità del contratto

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